(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 1º ottobre 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 comma 1; Visti gli articoli 4-bis e 4-quater della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 di data 20 settembre 2013 «Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10 - 131/Leg concernente "Regolamento di attuazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)."» Emana il seguente regolamento: Art. 1 Inserimento del Capo II-ter nel decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg 1. Dopo l'articolo 17-sexies del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg e' inserito il seguente capo: «Capo II-ter (Contributo per l'esercizio dell'attivita' di miniera)». 2. Dopo l'articolo 17-sexies, nel capo II-bis del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, e' inserito il seguente: «Art. 17-septies (Determinazione del contributo per l'esercizio dell'attivita' di miniera). - 1. Il contributo per l'esercizio dell'attivita' di miniera, ha natura patrimoniale e scadenza annua ed e' proporzionato al volume annuale complessivo degli scavi effettuati in miniera con riferimento alle tipologie di materiali di prima categoria individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). Il contributo e' versato dal titolare della concessione al comune nel cui territorio ricade l'attivita' estrattiva, quale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunita' per effetto dell'attivita' stessa.».