(Pubblicato  nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 40/I-II del 1º ottobre 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 comma 1; 
  Visti gli articoli 4-bis e  4-quater  della  legge  provinciale  18
febbraio 1988, n. 6; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 di data  20
settembre  2013  «Modificazioni  ed  integrazioni  al   decreto   del
Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10 - 131/Leg concernente
"Regolamento di attuazione della legge provinciale 18 febbraio  1988,
n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)."» 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Inserimento  del  Capo  II-ter  nel  decreto  del  Presidente   della
               Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg 
 
  1. Dopo l'articolo  17-sexies  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg e' inserito il seguente capo: 
  «Capo  II-ter  (Contributo  per   l'esercizio   dell'attivita'   di
miniera)». 
  2. Dopo l'articolo 17-sexies,  nel  capo  II-bis  del  decreto  del
Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 17-septies (Determinazione  del  contributo  per  l'esercizio
dell'attivita' di  miniera).  -  1.  Il  contributo  per  l'esercizio
dell'attivita' di miniera, ha natura patrimoniale e scadenza annua ed
e' proporzionato al volume annuale complessivo degli scavi effettuati
in miniera con riferimento  alle  tipologie  di  materiali  di  prima
categoria individuati ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  del  regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere  legislativo  per
disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere  nel  Regno).
Il contributo e' versato dal titolare della concessione al comune nel
cui territorio ricade l'attivita' estrattiva, quale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti dalla comunita' per  effetto  dell'attivita'
stessa.».