(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 40/I-II del 1º ottobre 2013) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia emana con proprio decreto i  regolamenti  deliberati  dalla
Giunta; 
  Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
  Vista la legge provinciale  14  settembre  1979,  n.  7  «Norme  in
materia di  bilancio  e  di  contabilita'  generale  della  Provincia
autonoma di Trento»; 
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1850 di  data  6
settembre 2013 con la quale la Giunta  provinciale  ha  approvato  il
Regolamento recante «Integrazioni al decreto del Presidente Provincia
29  settembre  2005,  n.  18-48/Leg.  afferente  il  Regolamento   di
contabilita' di cui all'articolo 78-ter della  legge  provinciale  14
settembre 1979, n. 7 e s.m.  (Norme  in  materia  di  bilancio  e  di
contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento)»; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  Dopo l'articolo 27 del decreto del Presidente  della  Provincia  29
settembre 2005, n. 18-48/Leg. e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art.   27-bis   (Disciplina   degli   adempimenti   contabili    e
organizzazione  delle  strutture).   -   1.   Qualora   gli   assetti
organizzativi prevedano  la  separazione  dei  compiti  gestionali  e
quelli amministrativo-contabili fra  strutture  di  primo  e  secondo
livello o fra strutture di  secondo  livello,  comprese  le  agenzie,
appartenenti  al  medesimo  dipartimento,   la   Giunta   provinciale
definisce le modalita' procedurali per la gestione degli  adempimenti
contabili riguardanti. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta  provinciale  individua  le
specifiche responsabilita' spettanti  a  ciascuna  struttura  tenendo
conto che: 
    a) la struttura che assume le  decisioni  riguardanti  il  merito
delle scelte (definita «struttura principale»)  e'  responsabile  del
rispetto delle norme tecniche e delle norme giuridiche relative  allo
specifico settore di intervento di riferimento; 
    b)  nel  caso  in  cui  l'adozione  o  la  proposta  alla  Giunta
provinciale del provvedimento di accertamento di entrata o di impegno
di  spesa  sia  rimesso  ad  altra  struttura  (definita   «struttura
secondaria») quest'ultima assume la  responsabilita'  della  verifica
del rispetto delle norme giuridiche diverse da quelle  relative  allo
specifico settore, del rispetto delle eventuali ulteriori indicazioni
ricevute dalla struttura principale e della correttezza degli aspetti
contabili; 
    c) l'esecuzione dell'atto di accertamento  o  di  impegno  rimane
affidato alla  responsabilita'  della  struttura  principale  qualora
richieda l'adozione di scelte  discrezionali;  puo'  essere  affidato
alla struttura secondaria qualora  dall'atto  di  accertamento  o  di
impegno conseguano scelte non discrezionali ovvero  per  l'esecuzione
delle scelte discrezionali, la medesima struttura si  debba  attenere
alle indicazioni della struttura principale; 
    d)  alla  struttura  secondaria   e'   affidata   di   norma   la
responsabilita'   rispetto   alla    verifica    degli    adempimenti
amministrativo-contabili  connessi   alle   successive   fasi   della
liquidazione della spesa salvo nei  casi  in  cui  alla  liquidazione
della spesa provvede la struttura principale, nonche'  alla  fase  di
promozione della riscossione delle entrate; 
    e) qualora  altra  struttura  a  cio'  autorizzata  dalla  Giunta
provinciale possa adottare atti, anche di accertamento o impegno o di
liquidazione, sul bilancio di un'agenzia dotata di proprio  bilancio,
quest'ultima provvede a svolgere solo  il  controllo  di  regolarita'
contabile sugli atti amministrativi, di  cui  all'articolo  56  della
legge di contabilita',  l'emissione  del  mandato  e  la  riscossione
dell'entrata. 
  3. In relazione alle modalita' procedurali di cui  al  comma  2,  i
servizi competenti in materia di entrate e  in  materia  di  bilancio
inviano eventuali osservazioni sugli atti amministrativi sottoposti a
controllo di regolarita' contabile,  di  cui  all'articolo  56  della
legge di contabilita' e agli articoli 43  e  44  del  regolamento  di
contabilita', al dirigente che ha adottato  o  proposto  alla  Giunta
l'atto di impegno o  di  accertamento  o  che  ha  emesso  l'atto  di
liquidazione. In caso siano riscontrati vizi di regolarita' contabile
la struttura che ha adottato  o  proposto  l'atto,  provvedera'  alla
relativa regolarizzazione. In caso siano riscontrati vizi diversi  da
quelli di regolarita' contabile le  controdeduzioni  potranno  essere
inviate sia dal dirigente della struttura principale  sia  da  quello
della struttura secondaria in relazione alle competenze  di  ciascuna
struttura a seguito della separazione dei compiti. Qualora permangano
osservazioni, i servizi competenti in materia di entrate e in materia
di bilancio provvederanno  alla  registrazione  dell'accertamento  di
entrata o dell'impegno di spesa o all'emissione del mandato, ai sensi
dell'art. 43 della legge, sotto la responsabilita' del dirigente  che
ha richiesto la registrazione. Ai fini del controllo a campione sulle
liquidazioni di spesa rimane fermo quanto previsto  dall'articolo  60
del regolamento di contabilita'  salvo  per  quanto  riguarda  quanto
stabilito dal comma 7;  in  particolare  entrambi  i  dirigenti  sono
responsabili, per la parte di propria competenza, della rimozione dei
vizi segnalati anche  relativamente  alla  restante  liquidazione  di
spesa o  alle  altre  poste  di  liquidazione  relative  al  medesimo
procedimento di spesa. 
  4. La gestione documentale connessa all'espletamento  dei  processi
tecnici amministrativi e contabili  avviene  secondo  i  principi  di
razionalizzazione   delle   procedure   e   dell'eliminazione   delle
ridondanze, utilizzando le funzionalita' di condivisione  documentale
consentite  dai  sistemi  di  gestione  informatizzata  in  dotazione
all'ente.».