(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 1º ottobre 2013) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 «Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1850 di data 6 settembre 2013 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento recante «Integrazioni al decreto del Presidente Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. afferente il Regolamento di contabilita' di cui all'articolo 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Dopo l'articolo 27 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 27-bis (Disciplina degli adempimenti contabili e organizzazione delle strutture). - 1. Qualora gli assetti organizzativi prevedano la separazione dei compiti gestionali e quelli amministrativo-contabili fra strutture di primo e secondo livello o fra strutture di secondo livello, comprese le agenzie, appartenenti al medesimo dipartimento, la Giunta provinciale definisce le modalita' procedurali per la gestione degli adempimenti contabili riguardanti. 2. Nei casi di cui al comma 1 la Giunta provinciale individua le specifiche responsabilita' spettanti a ciascuna struttura tenendo conto che: a) la struttura che assume le decisioni riguardanti il merito delle scelte (definita «struttura principale») e' responsabile del rispetto delle norme tecniche e delle norme giuridiche relative allo specifico settore di intervento di riferimento; b) nel caso in cui l'adozione o la proposta alla Giunta provinciale del provvedimento di accertamento di entrata o di impegno di spesa sia rimesso ad altra struttura (definita «struttura secondaria») quest'ultima assume la responsabilita' della verifica del rispetto delle norme giuridiche diverse da quelle relative allo specifico settore, del rispetto delle eventuali ulteriori indicazioni ricevute dalla struttura principale e della correttezza degli aspetti contabili; c) l'esecuzione dell'atto di accertamento o di impegno rimane affidato alla responsabilita' della struttura principale qualora richieda l'adozione di scelte discrezionali; puo' essere affidato alla struttura secondaria qualora dall'atto di accertamento o di impegno conseguano scelte non discrezionali ovvero per l'esecuzione delle scelte discrezionali, la medesima struttura si debba attenere alle indicazioni della struttura principale; d) alla struttura secondaria e' affidata di norma la responsabilita' rispetto alla verifica degli adempimenti amministrativo-contabili connessi alle successive fasi della liquidazione della spesa salvo nei casi in cui alla liquidazione della spesa provvede la struttura principale, nonche' alla fase di promozione della riscossione delle entrate; e) qualora altra struttura a cio' autorizzata dalla Giunta provinciale possa adottare atti, anche di accertamento o impegno o di liquidazione, sul bilancio di un'agenzia dotata di proprio bilancio, quest'ultima provvede a svolgere solo il controllo di regolarita' contabile sugli atti amministrativi, di cui all'articolo 56 della legge di contabilita', l'emissione del mandato e la riscossione dell'entrata. 3. In relazione alle modalita' procedurali di cui al comma 2, i servizi competenti in materia di entrate e in materia di bilancio inviano eventuali osservazioni sugli atti amministrativi sottoposti a controllo di regolarita' contabile, di cui all'articolo 56 della legge di contabilita' e agli articoli 43 e 44 del regolamento di contabilita', al dirigente che ha adottato o proposto alla Giunta l'atto di impegno o di accertamento o che ha emesso l'atto di liquidazione. In caso siano riscontrati vizi di regolarita' contabile la struttura che ha adottato o proposto l'atto, provvedera' alla relativa regolarizzazione. In caso siano riscontrati vizi diversi da quelli di regolarita' contabile le controdeduzioni potranno essere inviate sia dal dirigente della struttura principale sia da quello della struttura secondaria in relazione alle competenze di ciascuna struttura a seguito della separazione dei compiti. Qualora permangano osservazioni, i servizi competenti in materia di entrate e in materia di bilancio provvederanno alla registrazione dell'accertamento di entrata o dell'impegno di spesa o all'emissione del mandato, ai sensi dell'art. 43 della legge, sotto la responsabilita' del dirigente che ha richiesto la registrazione. Ai fini del controllo a campione sulle liquidazioni di spesa rimane fermo quanto previsto dall'articolo 60 del regolamento di contabilita' salvo per quanto riguarda quanto stabilito dal comma 7; in particolare entrambi i dirigenti sono responsabili, per la parte di propria competenza, della rimozione dei vizi segnalati anche relativamente alla restante liquidazione di spesa o alle altre poste di liquidazione relative al medesimo procedimento di spesa. 4. La gestione documentale connessa all'espletamento dei processi tecnici amministrativi e contabili avviene secondo i principi di razionalizzazione delle procedure e dell'eliminazione delle ridondanze, utilizzando le funzionalita' di condivisione documentale consentite dai sistemi di gestione informatizzata in dotazione all'ente.».