(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 40  del
                          6 novembre 2013) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Canone  per  l'utilizzazione  delle  opere   connesse   alle   grandi
                     derivazioni idroelettriche 
 
  1. Il concessionario che si trovi nella condizione di cui  all'art.
12, comma 1, seconda alinea, del decreto legislativo 16  marzo  1999,
n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme  comuni  per
il mercato interno dell'energia elettrica) o che prosegue la gestione
della derivazione ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del  richiamato
decreto e' soggetto ai seguenti ulteriori oneri a titolo  transitorio
e nelle more dell'espletamento della gara ad  evidenza  pubblica  per
l'attribuzione a titolo oneroso della concessione: 
    a)  versamento  annuale  alla  Regione  Abruzzo  di   un   canone
aggiuntivo,  rispetto  ai  canoni  e  agli  altri  oneri   finanziari
stabiliti dalle normative e dalla concessione vigenti, di euro  50,00
per ogni Kw, calcolato in base a  quanto  stabilito  dai  commi  1  e
1-bis, dell'art. 12 della  legge  regionale  3  agosto  2011,  n.  25
(Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo  speciale
destinato alla perequazione in favore del territorio montano  per  le
azioni di tutela delle falde e in materia di proventi  relativi  alle
utenze di acque pubbliche) per l'utilizzazione  delle  opere  di  cui
all'art. 25, comma 1, del regio decreto 11  dicembre  1933,  n.  1775
(Testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  impianti
elettrici); 
    b) versamento annuale alla Regione Abruzzo, per il  finanziamento
di idonee misure di compensazione territoriale di  cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, di un  canone  ulteriore
di euro 7,00 per ogni Kw di potenza nominale media di concessione. 
  2. La misura di compensazione di cui al comma  1,  lettera  b),  si
applica  a  tutte  le  derivazioni  di  acque   pubbliche   a   scopo
idroelettrico con potenza nominale media di concessione  superiore  a
220 Kw. 
  3. Gli ulteriori oneri, di cui al comma 1, si applicano: 
    a) ai concessionari  che  si  trovano  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 12, comma 1, seconda  alinea,  del  decreto  legislativo  n.
79/1999, all'entrata in vigore della presente legge; 
    b) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di  prosieguo
della concessione, di cui  all'art.  12,  comma  8-bis,  del  decreto
legislativo n. 79/1999, dal giorno successivo all'entrata  in  vigore
della presente legge. 
  4. Per i versamenti di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 93, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n.
7 «Disposizioni finanziarie per la  redazione  del  bilancio  annuale
2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria
regionale 2003)» e  dell'art.  32,  commi  4  e  5,  del  regolamento
regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale  13
agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione  di
derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e  di
ricerche di acque sotterranee). 
  5. Le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma  1,  lettere
a) e  b),  possono  concorrere  ad  incrementare  il  Fondo  speciale
istituito con l'art. 1, della legge regionale n. 25/2011. 
  6. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre  dell'anno  precedente,
aggiorna per ciascun anno la misura dei canoni previsti al  comma  1,
lettere a) e b), a partire dall'anno 2015, con le  modalita'  di  cui
all'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 25/2011. 
  7. Gli aumenti di cui al comma 6 decorrono dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello dell'aggiornamento.