(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 40 del 6 novembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Canone per l'utilizzazione delle opere connesse alle grandi derivazioni idroelettriche 1. Il concessionario che si trovi nella condizione di cui all'art. 12, comma 1, seconda alinea, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) o che prosegue la gestione della derivazione ai sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del richiamato decreto e' soggetto ai seguenti ulteriori oneri a titolo transitorio e nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione: a) versamento annuale alla Regione Abruzzo di un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e agli altri oneri finanziari stabiliti dalle normative e dalla concessione vigenti, di euro 50,00 per ogni Kw, calcolato in base a quanto stabilito dai commi 1 e 1-bis, dell'art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) per l'utilizzazione delle opere di cui all'art. 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); b) versamento annuale alla Regione Abruzzo, per il finanziamento di idonee misure di compensazione territoriale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, di un canone ulteriore di euro 7,00 per ogni Kw di potenza nominale media di concessione. 2. La misura di compensazione di cui al comma 1, lettera b), si applica a tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 Kw. 3. Gli ulteriori oneri, di cui al comma 1, si applicano: a) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, seconda alinea, del decreto legislativo n. 79/1999, all'entrata in vigore della presente legge; b) ai concessionari che si trovano nelle condizioni di prosieguo della concessione, di cui all'art. 12, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 79/1999, dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. 4. Per i versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)» e dell'art. 32, commi 4 e 5, del regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3/Reg (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee). 5. Le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), possono concorrere ad incrementare il Fondo speciale istituito con l'art. 1, della legge regionale n. 25/2011. 6. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente, aggiorna per ciascun anno la misura dei canoni previsti al comma 1, lettere a) e b), a partire dall'anno 2015, con le modalita' di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 25/2011. 7. Gli aumenti di cui al comma 6 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'aggiornamento.