(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 23 aprile 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, nel rispetto del riparto  delle  competenze  di  cui
all'articolo 117 della  Costituzione  e  in  attuazione  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale),  e  del  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.   36
(Attuazione della direttiva  2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  di
documenti nel  settore  pubblico),  assicura  la  disponibilita',  la
gestione,  l'accesso,   la   trasmissione,   la   conservazione,   la
fruibilita' e la  riutilizzabilita'  dei  documenti  contenenti  dati
pubblici  di  cui  e'  titolare,  anche  al  fine  di  promuovere  la
trasparenza,  l'efficienza,  l'economicita',  l'imparzialita'  e   la
semplificazione dell'attivita' amministrativa. 
  2. La Regione riconosce a ogni cittadino il  diritto  di  accedere,
mediante sistemi informatici,  in  condizioni  di  eguaglianza,  alle
informazioni e ai servizi on-line forniti dalla Regione. 
  3. La Regione garantisce la  diffusione  dei  dati  strutturati  in
formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al  fine
di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare  e
massimizzare la partecipazione dei cittadini,  delle  imprese,  delle
fondazioni  e  delle  associazioni  ai  processi  decisionali   della
pubblica  amministrazione  e  a  favorire   la   crescita   economica
attraverso il riuso di tali dati. 
  4. La Regione s'impegna a rendere riutilizzabili dati  e  documenti
contenenti dati pubblici, in  base  a  modalita'  che  ne  assicurino
l'accesso  automatizzato,  generale  e  diffuso  a  condizioni  eque,
adeguate e non discriminatorie. 
  5. La Regione favorisce il pluralismo  informatico  anche  mediante
l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali
non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici. 
  6. Con la presente legge la Regione persegue, altresi', le seguenti
finalita': 
  a) promuovere la piu' ampia collaborazione con soggetti pubblici  e
privati; 
  b) promuovere  la  piu'  ampia  interazione  tra  i  sistemi  delle
pubbliche amministrazioni e tra il sistema pubblico di connettivita'; 
  c) assicurare l'accessibilita' e l'interoperabilita' dei dati e dei
documenti contenenti dati pubblici fornendo anche la documentazione e
gli strumenti necessari alla loro comprensione e al loro riuso; 
  d) promuovere azioni di divulgazione e  conoscenza  sul  riuso  del
patrimonio informativo regionale; 
  e) favorire lo sviluppo di progetti  tecnologici  innovativi  e  di
servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico; 
  f) favorire lo sviluppo di iniziative economiche private legate  al
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico; 
  g) favorire il progresso  sociale  e  lo  sviluppo  della  societa'
dell'informazione mediante l'adozione e  il  sostegno  di  iniziative
finalizzate a incentivare l'accesso  ai  saperi  e  alla  conoscenza,
anche mediante azioni di diffusione della  cultura  digitale  atte  a
superare il digital divide. 
  7. La presente  legge  si  inserisce  nella  piu'  ampia  strategia
regionale per la crescita digitale.