(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilita' e la riutilizzabilita' dei documenti contenenti dati pubblici di cui e' titolare, anche al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicita', l'imparzialita' e la semplificazione dell'attivita' amministrativa. 2. La Regione riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere, mediante sistemi informatici, in condizioni di eguaglianza, alle informazioni e ai servizi on-line forniti dalla Regione. 3. La Regione garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati. 4. La Regione s'impegna a rendere riutilizzabili dati e documenti contenenti dati pubblici, in base a modalita' che ne assicurino l'accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie. 5. La Regione favorisce il pluralismo informatico anche mediante l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici. 6. Con la presente legge la Regione persegue, altresi', le seguenti finalita': a) promuovere la piu' ampia collaborazione con soggetti pubblici e privati; b) promuovere la piu' ampia interazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni e tra il sistema pubblico di connettivita'; c) assicurare l'accessibilita' e l'interoperabilita' dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici fornendo anche la documentazione e gli strumenti necessari alla loro comprensione e al loro riuso; d) promuovere azioni di divulgazione e conoscenza sul riuso del patrimonio informativo regionale; e) favorire lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico; f) favorire lo sviluppo di iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico; g) favorire il progresso sociale e lo sviluppo della societa' dell'informazione mediante l'adozione e il sostegno di iniziative finalizzate a incentivare l'accesso ai saperi e alla conoscenza, anche mediante azioni di diffusione della cultura digitale atte a superare il digital divide. 7. La presente legge si inserisce nella piu' ampia strategia regionale per la crescita digitale.