(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 14 maggio 2014) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale; Vista la delibera n. 1/2014 dell'8 aprile 2014 della IV Commissione Consiliare Permanente «Industria e Commercio, Turismo», Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la struttura ricettiva denominata «albergo diffuso», situata nei borghi antichi e nei centri storici minori della Regione Abruzzo, come definita dall'art. 2 della Legge Regionale 9 agosto 2013, n. 22 (Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalita' diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso). 2. Ai fini del presente regolamento: a) il centro storico (Zona A) e' da intendersi, ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 che definisce le Zone Territoriali Omogenee (ZTO), come parte del territorio comunale interessato da singoli edifici e da aggregati edilizi di interesse storico, architettonico o monumentale e di pregio ambientale; b) il borgo antico e' da intendersi come insediamento del territorio rurale, esterno al centro storico di cui alla lettera a), costituito da strutture insediative rappresentate sia da edifici per la residenza che da spazi pertinenziali ovvero rustici; e' caratterizzato dalla presenza di aggregati dalla tipologia architettonica simile, riconducibile a piu' nuclei familiari contadini, nonche' dalla presenza di un impianto urbanistico ben delimitato in cui i fabbricati siano in massima parte antecedenti il 1900 e nel quale siano presenti elementi caratteristici di identita'.