(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Abruzzo   n.
                       19 del 14 maggio 2014) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale; 
  Vista la delibera n. 1/2014 dell'8 aprile 2014 della IV Commissione
Consiliare Permanente «Industria e Commercio, Turismo», 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la  struttura  ricettiva
denominata «albergo diffuso», situata nei borghi antichi e nei centri
storici minori della Regione Abruzzo, come definita dall'art. 2 della
Legge Regionale 9 agosto 2013, n. 22 (Recupero e restauro dei  borghi
antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo  attraverso  la
valorizzazione  del  modello  abruzzese   di   ospitalita'   diffusa.
Disciplina dell'albergo diffuso). 
  2. Ai fini del presente regolamento: 
    a) il centro storico (Zona A) e'  da  intendersi,  ai  sensi  del
decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 che definisce le Zone
Territoriali Omogenee  (ZTO),  come  parte  del  territorio  comunale
interessato da singoli edifici e da aggregati  edilizi  di  interesse
storico, architettonico o monumentale e di pregio ambientale; 
    b) il  borgo  antico  e'  da  intendersi  come  insediamento  del
territorio rurale, esterno al centro storico di cui alla lettera  a),
costituito da strutture insediative rappresentate sia da edifici  per
la  residenza  che  da  spazi  pertinenziali   ovvero   rustici;   e'
caratterizzato  dalla   presenza   di   aggregati   dalla   tipologia
architettonica  simile,  riconducibile  a   piu'   nuclei   familiari
contadini, nonche' dalla presenza  di  un  impianto  urbanistico  ben
delimitato in cui i fabbricati siano in massima parte antecedenti  il
1900 e nel quale siano presenti elementi caratteristici di identita'.