(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 20 giugno 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Modifiche all'articolo 7 della l.r. 69/2011 Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorita' idrica toscana e delle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007, e' sostituito dal seguente: «4. Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di cui all'articolo 13. Lo statuto dell'autorita' idrica puo' disciplinare la seduta in seconda convocazione determinando un diverso numero di presenze e condizioni ai fini della sua validita'». La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 giugno 2014 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 giugno 2014.