(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2014) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e in  particolare
l'art. 63; 
  Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); 
  Viste  le  Linee  guida  in  materia  di  tirocini  adottate  dalla
Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; 
  Visto  il  Regolamento  per  l'attivazione  di  tirocini  ai  sensi
dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro), emanato con proprio decreto 13 settembre 2013, n. 0166/Pres.
e modificato con proprio decreto 21 novembre 2013, n. 0218/Pres.; 
  Ritenuto, di modificare il citato Regolamento al fine di: 
    prevedere la possibilita' di attivare tirocini da  svolgersi  nel
periodo estivo, rivolti a studenti che hanno compiuto i  16  anni  di
eta'; 
    ampliare la  tipologia  delle  cooperative  sociali  che  possono
promuovere i tirocini; 
    indicare  ulteriori  soggetti  promotori  per  l'attivazione  dei
tirocini rivolti a specifiche categorie di soggetti svantaggiati; 
    prevedere raccordi tra i soggetti promotori nel caso di  tirocini
attivati per persone svantaggiate; 
  Sentiti la Commissione regionale per il lavoro  e  il  Comitato  di
coordinamento interistituzionale di cui agli articoli  5  e  6  della
legge regionale n. 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute  del  26
maggio 2014 e 12 giugno 2014, hanno espresso parere favorevole  sulle
modifiche al testo del Regolamento de quo; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 20  giugno  2014,  n.
1154, , con la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento recante modifiche al regolamento  per  l'attivazione  di
tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale  9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del  lavoro),  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 13 settembre 2013, n. 166»; 
  Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 2
luglio 2014 ha esaminato il testo del  sopra  citato  Regolamento  di
modifica esprimendo sul medesimo, ai sensi  dell'art.  34,  comma  2,
lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n.  1  (Principi  e
norme fondamentali del sistema Regione-autonomie  locali  nel  Friuli
Venezia Giulia), parere favorevole; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 11  luglio  2013,  n.
1309,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  definitiva   il
«Regolamento recante modifiche al regolamento  per  l'attivazione  di
tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale  9
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la
qualita' del  lavoro),  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 13 settembre 2013, n. 166»; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento  per
l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e  2,  della
legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18   (Norme   regionali   per
l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166»,  nel
testo  allegato  al  presente  decreto,  quale  parte  integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI