(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2014) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), e in particolare l'art. 63; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); Viste le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; Visto il Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con proprio decreto 13 settembre 2013, n. 0166/Pres. e modificato con proprio decreto 21 novembre 2013, n. 0218/Pres.; Ritenuto, di modificare il citato Regolamento al fine di: prevedere la possibilita' di attivare tirocini da svolgersi nel periodo estivo, rivolti a studenti che hanno compiuto i 16 anni di eta'; ampliare la tipologia delle cooperative sociali che possono promuovere i tirocini; indicare ulteriori soggetti promotori per l'attivazione dei tirocini rivolti a specifiche categorie di soggetti svantaggiati; prevedere raccordi tra i soggetti promotori nel caso di tirocini attivati per persone svantaggiate; Sentiti la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 18/2005, i quali, nelle rispettive sedute del 26 maggio 2014 e 12 giugno 2014, hanno espresso parere favorevole sulle modifiche al testo del Regolamento de quo; Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1154, , con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166»; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 2 luglio 2014 ha esaminato il testo del sopra citato Regolamento di modifica esprimendo sul medesimo, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2013, n. 1309, con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166»; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI