(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione  Toscana  n.  48
                        dell'8 ottobre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
 
                              Preambolo 
 
  Art. 1 - Oggetto 
  Art. 2 - Contributi 
  Art. 3 - Modalita' e requisiti per l'accesso ai contributi 
  Art. 4 - Iniziative regionali 
  Art. 5 - Elenco regionale delle societa' di mutuo soccorso 
  Art. 6 - Condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale 
  Art. 7 - Cancellazione dall'elenco regionale 
  Art. 8 - Regolamento di attuazione 
  Art. 9 - Norma finanziaria 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 118, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 3, l'articolo 4, comma 1, lettera  q),  e
l'articolo 59 dello Statuto; 
  Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione  legale  delle
societa' di mutuo soccorso); 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  (Ulteriori  misure
urgenti per la crescita del Paese),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la legge regionale 2 agosto  2013,  n.  44  (Disposizioni  in
materia di programmazione regionale). 
  Considerato quanto segue: 
  1. Le societa' di mutuo soccorso, di seguito  denominate  societa',
si sono costituite in Toscana a partire dalla seconda meta'  dell'800
con lo scopo primario di assistere i propri soci in caso di  bisogno,
ovvero in caso di  malattia,  inabilita',  invalidita'  al  lavoro  e
disoccupazione; 
  2. A distanza di  piu'  di  cento  anni  dalla  loro  creazione  le
societa', nonostante abbiano avuto un  ridimensionamento  delle  loro
funzioni  originarie,  vantano  ancora  una  notevole  presenza   sul
territorio   toscano   conservando   gli    originari   principi   di
solidarieta', sussidiarieta' e fratellanza che le avevano ispirate  e
svolgono importanti funzioni tra le quali l'erogazione di prestazioni
socio-sanitarie per determinate necessita', servizi di assistenza, e,
nei  diversi  territori  in  cui  operano,  attivita'   culturali   e
ricreative; 
  3. Nell'attuale contesto economico in cui, con la recente crisi, si
sono accentuate le difficolta' dei ceti piu' deboli ed in cui si  sta
assistendo ad un  ridimensionamento  dei  servizi  alla  persona,  le
societa',  se   adeguatamente   supportate,   possono   svolgere   un
importantissimo ruolo nell'ambito  del  privato-sociale  cercando  di
rispondere ai nuovi bisogni di determinate categorie di  persone,  di
migliorare il livello dei  servizi,  di  contribuire  al  superamento
delle disuguaglianze economiche e sociali, e quindi di accrescere  il
benessere generale dei cittadini; 
  4. La Regione Toscana, tra i principi generali  della  sua  azione,
individuati dallo Statuto, sostiene il  principio  di  sussidiarieta'
sociale favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini  e  delle  loro
aggregazioni per il diretto svolgimento di attivita' di  riconosciuto
interesse generale e persegue, tra le proprie  finalita'  principali,
la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato; 
  5. In attuazione dei sopra citati principi e  finalita'  statutarie
si ritiene pertanto opportuno introdurre  nell'ordinamento  regionale
un'apposita normativa  che  valorizzi  il  mutualismo  in  Toscana  e
riconosca la particolare  funzione  sociale  delle  societa'  nonche'
l'interesse  locale  del  loro  patrimonio  documentario,  storico  e
culturale; 
  6. A tal fine, con la presente legge, si  prevede  la  possibilita'
per le societa' di mutuo soccorso  iscritte  ad  un  apposito  elenco
regionale,  di  poter  beneficiare  di  contributi  finalizzati  alla
realizzazione  di  specifici  interventi  che   si   associano   alla
previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e  volte
alla valorizzazione del fenomeno mutualistico; 
  Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Nel rispetto dei principi dell'articolo 45 della Costituzione ed
in osservanza della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale
delle societa' di mutuo soccorso), per l'attuazione  delle  finalita'
previste dall'articolo 4 dello Statuto, la Regione riconosce il ruolo
delle societa' di mutuo soccorso, di seguito denominate  societa',  e
in particolare: 
    a) l'importanza della funzione sociale delle societa', costituite
ed operanti nel territorio regionale, nell'affermazione dei valori di
solidarieta' tra i cittadini, nella promozione del progresso  sociale
delle comunita' locali, in attuazione del principio di sussidiarieta'
sociale; 
    b)  l'interesse  per   la   comunita'   locale   del   patrimonio
documentario storico e culturale delle societa', incenti  vandone  la
conservazione da parte delle stesse e diffondendone la conoscenza. 
  2.  La  Regione  valorizza  e  promuove  le  societa'  in  Toscana,
sostenendo in particolare: a) la diffusione della memoria storica che
esse rappresentano per le comunita' locali; 
    b) la conservazione e l'utilizzo del patrimonio architettonico di
proprieta' delle societa'  di  mutuo  soccorso  in  riferimento  alle
attivita' sociali che vi si svolgono; 
    c) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale
e di servizio da esse svolto; 
    d) la diffusione dell'innovazione mutualistica secondo i  bisogni
dei soci, valorizzando il ruolo che le societa' possono svolgere  nei
campi  dell'assistenza  e  della  protezione  sociale  integrativa  e
favorendo, a tal fine, la  collaborazione  e  l'integrazione  tra  le
societa',  nonche'  la  stipula  di  apposite  convenzioni   con   le
istituzioni pubbliche o private; 
    e) la diffusione della cultura delle societa' in generale. 
  3. La Regione promuove la trasformazione in societa'  dei  sodalizi
aventi gli stessi fini  di  mutualita'  e  solidarieta'  sociale  che
svolgono la propria attivita' sul territorio regionale.