(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 22 ottobre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto 1. La presente legge, ai sensi dell'art. 5, primo comma, n. 16, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in conformita' ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), da' attuazione alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 17 (Finalita' e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale). 2. La presente legge, in attuazione del comma 1, nonche' degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ridetermina l'assetto organizzativo dei servizi ospedalieri e distrettuali del Servizio sanitario regionale.