(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
      Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 22 ottobre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
 
                         la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La presente legge, ai sensi dell'art. 5,  primo  comma,  n.  16,
dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
in conformita' ai  principi  contenuti  nel  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
da'  attuazione  alla  legge  regionale  11  novembre  2013,  n.   17
(Finalita' e principi per il riordino  dell'assetto  istituzionale  e
organizzativo del Servizio sanitario regionale). 
  2. La presente legge, in attuazione  del  comma  1,  nonche'  degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di  cui
al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti  per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  piu'  alto  livello  di
tutela della salute), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8
novembre 2012, n. 189, e al  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  ridetermina
l'assetto organizzativo dei servizi ospedalieri  e  distrettuali  del
Servizio sanitario regionale.