(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  autonoma  Friuli
  Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2014) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto  2009,  n.
16 «Norme per la costruzione in zona sismica e per la  tutela  fisica
del territorio» in base al quale con  regolamento  regionale,  previo
parere della competente Commissione consiliare, sono definiti: 
    a) le tipologie di edifici di interesse strategico e le opere  la
cui  funzionalita'  durante  gli  eventi   sismici   assuma   rilievo
fondamentale per le  finalita'  di  protezione  civile,  nonche'  gli
edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione  alle
conseguenze di un eventuale collasso; 
    b) le modalita' di presentazione e di trasmissione  dei  progetti
nell'ambito dei procedimenti autorizzativi; 
    c)  gli  interventi  di  nuova  costruzione,  gli  interventi  su
costruzioni esistenti e gli interventi di varianti in  corso  d'opera
che assolvono una funzione di limitata  importanza  statica,  per  la
quale l'osservanza delle norme tecniche per la  costruzione  in  zona
sismica  e'  asseverata  da  una  dichiarazione  del  progettista  ed
accertata   dal   collaudatore,   quest'ultima   limitatamente   agli
interventi di nuova costruzione; 
  Visto il proprio decreto 27 luglio  2011,  n.  0176/Pres.,  con  il
quale  e'  stato  emanato  il  Regolamento  avente  ad   oggetto   la
«Definizione delle tipologie di  opere  e  di  edifici  di  interesse
strategico  e  di  quelli  che  possono  assumere  rilevanza  per  le
conseguenze di un eventuale collasso,  nonche'  degli  interventi  di
nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e  degli
interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di
limitata importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a)
e c) della legge regionale n. 16/2009»; 
  Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 18 luglio 2014,  n.
13 «Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale  in  materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi»,  che  ha  integrato  il  suddetto  art.  3,  comma  3,
definendo, con la lettera c-ter) le variazioni  strutturali,  nonche'
gli interventi diversi da quelli di cui alla precedente lettera c)  e
di quelli sottoposti a procedimento  di  autorizzazione,  soggetti  a
misure di vigilanza sulle opere strutturali e  sulle  costruzioni  in
zone sismiche; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  Speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre  2014,  n.
1863; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Regione 27 luglio 2011, n.  0176/Pres.  (Definizione
delle tipologie di opere e di edifici di interesse  strategico  e  di
quelli che possono  assumere  rilevanza  per  le  conseguenze  di  un
eventuale collasso, nonche' degli interventi  di  nuova  costruzione,
degli interventi su  costruzioni  esistenti  e  degli  interventi  di
variante in corso d'opera che  assolvono  una  funzione  di  limitata
importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3,  lettere  a)  e  c)
della legge regionale n. 16/2009)» di cui all'Allegato A quale  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI