(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2014) IL PRESIDENTE Visto l'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 «Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio» in base al quale con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti: a) le tipologie di edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; b) le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi; c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di varianti in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per la quale l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica e' asseverata da una dichiarazione del progettista ed accertata dal collaudatore, quest'ultima limitatamente agli interventi di nuova costruzione; Visto il proprio decreto 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., con il quale e' stato emanato il Regolamento avente ad oggetto la «Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonche' degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale n. 16/2009»; Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 «Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi», che ha integrato il suddetto art. 3, comma 3, definendo, con la lettera c-ter) le variazioni strutturali, nonche' gli interventi diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) e di quelli sottoposti a procedimento di autorizzazione, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche; Visto l'art. 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2014, n. 1863; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonche' degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale n. 16/2009)» di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI