(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. l - Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013 Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2013 Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2013 Art. 4 - Entrata in vigore Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita); Vista la legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva); Considerato quanto segue: 1. E' necessario prorogare, alla data del 1° ottobre 2015, in considerazione della complessita' degli adempimenti legati al censimento degli impianti sportivi e alla determinazione del fabbisogno formativo, il termine del previsto dall'art. 9 della l.r. 22/2013; 2. E' necessario, altresi', in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 22/2013, introdurre alcune modifiche finalizzate all'adeguamento della stessa l.r. 22/2013 alle linee guida ministeriali, adottate con il d.m. salute 24 aprile 2013, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013 1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), e' abrogato.