(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66  del
                          31 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
Preambolo 
 
  Art. l - Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013 
  Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2013 
  Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2013 
  Art. 4 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto; 
  Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158 (Disposizioni  urgenti  per  promuovere  lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute),  convertito,
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  24  aprile   2013
(Disciplina  della   certificazione   dell'attivita'   sportiva   non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di
defibrillatori  semiautomatici  e  di  eventuali  altri   dispositivi
salvavita); 
  Vista la legge regionale 8  maggio  2013,  n.  22  (Diffusione  dei
defibrillatori  semiautomatici  esterni  nell'ambito  della   pratica
fisica e sportiva); 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario prorogare, alla data del  1°  ottobre  2015,  in
considerazione  della  complessita'  degli  adempimenti   legati   al
censimento  degli  impianti  sportivi  e  alla   determinazione   del
fabbisogno formativo, il termine del previsto dall'art. 9 della  l.r.
22/2013; 
    2. E' necessario, altresi',  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  11  della  l.r.  22/2013,  introdurre   alcune   modifiche
finalizzate all'adeguamento della  stessa  l.r.  22/2013  alle  linee
guida ministeriali, adottate con il d.m. salute 24  aprile  2013,  in
attuazione dell'art. 7, comma 11, del d.l. 158/2012, convertito dalla
l. 189/2012; 
 
                      Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio  2013,  n.
22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni  nell'ambito
della pratica fisica e sportiva), e' abrogato.