(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale n. 15/3  del  16  dicembre
2014; 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2011, n.
28 (Norme per  la  riduzione  del  rischio  sismico  e  modalita'  di
vigilanza e controllo su opere e costruzioni in  zone  sismiche),  le
parole «La Regione, entro novanta giorni  dalla  pubblicazione  della
presente legge, sentito il Tavolo tecnico scientifico di cui all'art.
2, comma 5,  definisce,  con  deliberazione  della  Giunta  regionale
adottata previo  parere  obbligatorio  della  Commissione  consiliare
competente" sono sostituite dalle seguenti: «Il  Consiglio  regionale
definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale,». 
  2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale  n.
28/2011 e' sostituita dalla seguente: «a) le attivita' di  competenza
del Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 2 comma 5;». 
  3. La lettera c) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale  n.
28/2011 e' abrogata. 
  4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 e'
inserito il seguente: «4-bis. Per quanto non previsto dal Regolamento
e per gli aspetti di dettaglio,  si  provvede  con  deliberazioni  di
Giunta regionale,  sentito  il  Tavolo  tecnico  scientifico  di  cui
all'art. 2, comma 5».