(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 147 del 30 dicembre 2014) IL PRESIDENTE DELLA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 15/3 del 16 dicembre 2014; Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), le parole «La Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 5, definisce, con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: «Il Consiglio regionale definisce, con Regolamento, su proposta della Giunta regionale,». 2. La lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 e' sostituita dalla seguente: «a) le attivita' di competenza del Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 2 comma 5;». 3. La lettera c) del comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 e' abrogata. 4. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/2011 e' inserito il seguente: «4-bis. Per quanto non previsto dal Regolamento e per gli aspetti di dettaglio, si provvede con deliberazioni di Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 5».