(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 49 del 9 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all'art. 3 1. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), e' aggiunto il seguente: «7-bis. La classificazione della pista decade nel caso in cui la stessa non sia mantenuta in esercizio per un periodo superiore a cinque anni.».