(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                della Regione autonoma Valle d'Aosta 
                     n. 49 del 9 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Modificazione all'art. 3 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992,
n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci),
e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. La classificazione della pista decade nel caso  in  cui  la
stessa non sia mantenuta in esercizio  per  un  periodo  superiore  a
cinque anni.».