(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13  del
                           18 marzo 2015) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              SOMMARIO 
 
Preambolo 
 
  Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 
  Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004 
  Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 
  Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 
  Art. 5 - Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 
  Art. 6 - Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 
  Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 
  Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/- 2004 
  Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/- 2004 
  Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/- 2004 
  Art: 11 - Inserimento dell'articolo 27-bis nel d.p.g.r. 7/R/- 2004 
  Art. 12 - Norme transitorie 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare gli
articoli 22-bis e 22-ter; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R  (Regolamento  regionale  di
attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della  legge  regionale  26
luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana
in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,   formazione
professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda e  offerta
di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di direzione,  espresso  nella
seduta del 22 gennaio 2015; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo  17,
comma 4 del regolamento interno della  Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4. 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 26 gennaio 2015; 
  Visto il parere  favorevole  della  terza  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 12 febbraio 2015; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 20 febbraio 2015; 
  Visto  l'ulteriore  parere  della  competente  struttura   di   cui
all'articolo  17,  comma  4  del  regolamento  interno  della  Giunta
regionale 3 febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 198; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  e'  necessario  adeguare  il   regolamento   regionale   alle
disposizioni del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34  (Disposizioni
urgenti  per  favorire  il  rilancio  dell'occupazione   e   per   la
semplificazione  degli   adempimenti   a   carico   delle   imprese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che
ha sostituito l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro  fra  domanda  ed
offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma  1,  lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), eliminando il riferimento al
«domicilio» quale sede del servizio per l'impiego presso il quale  il
lavoratore deve rivolgersi  per  rilasciare  la  dichiarazione  dello
stato di disoccupazione e stabilendo che la condizione dello stato di
disoccupazione e'  comprovata  dalla  presentazione  dell'interessato
presso il servizio  competente  in  ogni  ambito  territoriale  dello
Stato; 
    2. e' opportuno ridurre a tre mesi il periodo durante il quale il
lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di  un
provvedimento definivo della provincia non puo' usufruire dei servizi
forniti dal centro per l'impiego in quanto il termine di dodici mesi,
attualmente previsto, si e' rivelato penalizzante nei  confronti  del
lavoratore stesso; 
    3. e'  opportuno  modificare  alcune  disposizioni  del  capo  V,
relativo ai lavoratori disabili, con la finalita' di  evidenziare  le
norme particolari che si applicano a  questi  lavoratori  in  ragione
della loro  condizione  di  svantaggio  e  rinviare  alla  disciplina
generale dell'accertamento, conservazione e sospensione  dello  stato
di disoccupazione prevista nel capo III. 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 
 
  1. Alla lettera a) del comma 1  dell'articolo  2  del  rego-lamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta 4 febbraio  2004,  n.
7/R (Regolamento regionale di  attuazione  degli  articoli  22-bis  e
22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo Unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro»  in  materia  di
incontro fra domanda e offerta di lavoro ed  avviamento  a  selezione
nella pubblica amministrazione), dopo le parole «26 luglio  2002,  n.
32)» sono aggiunte le seguenti: «e servizio per l'impiego competente,
il servi-zio per l'impiego  scelto  dal  lavoratore  nell'ambito  del
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del  decreto
legislativo n. 181/2000».