(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 18 marzo 2015) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 Art. 2 - Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004 Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 Art. 5 - Modifiche all'articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 Art. 6 - Modifiche all'articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/- 2004 Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/- 2004 Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/- 2004 Art: 11 - Inserimento dell'articolo 27-bis nel d.p.g.r. 7/R/- 2004 Art. 12 - Norme transitorie PREAMBOLO Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare gli articoli 22-bis e 22-ter; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 22 gennaio 2015; Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4. Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 26 gennaio 2015; Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 febbraio 2015; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 febbraio 2015; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 198; Considerato quanto segue: 1. e' necessario adeguare il regolamento regionale alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che ha sostituito l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), eliminando il riferimento al «domicilio» quale sede del servizio per l'impiego presso il quale il lavoratore deve rivolgersi per rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione e stabilendo che la condizione dello stato di disoccupazione e' comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato; 2. e' opportuno ridurre a tre mesi il periodo durante il quale il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definivo della provincia non puo' usufruire dei servizi forniti dal centro per l'impiego in quanto il termine di dodici mesi, attualmente previsto, si e' rivelato penalizzante nei confronti del lavoratore stesso; 3. e' opportuno modificare alcune disposizioni del capo V, relativo ai lavoratori disabili, con la finalita' di evidenziare le norme particolari che si applicano a questi lavoratori in ragione della loro condizione di svantaggio e rinviare alla disciplina generale dell'accertamento, conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione prevista nel capo III. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del rego-lamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), dopo le parole «26 luglio 2002, n. 32)» sono aggiunte le seguenti: «e servizio per l'impiego competente, il servi-zio per l'impiego scelto dal lavoratore nell'ambito del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000».