(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 14 del 25 marzo 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Sommario 
 
Preambolo 
  Art. 1 - Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2014. 
  Art. 2 - Entrata in vigore. 
 
                              Preambolo 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma settimo, e l'art. 122, comma  primo,  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), l'art. 6, comma 1, l'art. 16 e
l'art. 31 comma 1, dello Statuto; 
  Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165  (Disposizioni  di  attuazione
dell'art. 122, primo comma, della Costituzione); 
  Vista la legge regionale  26  settembre  2014,  n.  51  (Norme  per
l'elezione del Consiglio regionale  e  del  presidente  della  Giunta
regionale); 
  Vista la legge regionale 9 dicembre 2014,  n.  75  (Interpretazione
autentica dell'art. 11, comma 3, della legge regionale  26  settembre
2014, n. 51 «Norme per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
presidente della Giunta regionale»); 
  Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le  pari
opportunita' espresso nella seduta del 20 gennaio 2015; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  La  disciplina  concernente  la  presentazione  delle   liste
elettorali di cui all'art. 11, comma  3,  della  legge  regionale  n.
51/2014, e' stata recentemente oggetto di  interpretazione  autentica
con la legge regionale n. 75/2014, al fine di individuare chiaramente
la volonta' del legislatore regionale in riferimento  alle  modalita'
di presentazione delle liste espressione di  gruppi  consiliari  gia'
costituiti in seno al Consiglio regionale; 
    2.  La  normativa  vigente,  pertanto,  prevede  che:  le   liste
circoscrizionali espressione di gruppi consiliari  costituiti  almeno
sei mesi prima della data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali,
possono essere presentate da dieci elettori ed elettrici  purche',  a
tale data, risultino ancora  costituiti;  le  liste  circoscrizionali
espressione di gruppi consiliari costituiti  successivamente  ai  sei
mesi precedenti la convocazione dei comizi possono essere  presentate
da un numero di elettori pari ad un  terzo  di  quello  previsto  dal
sopracitato art. 11, comma 2.  Ai  sensi  della  legge  regionale  n.
75/2014 entrambe le disposizioni sono da ritenersi applicabili  anche
ai singoli componenti del gruppo misto; 
    3. Al fine di rendere maggiormente coerenti  le  disposizioni  di
legge, anche in relazione ai possibili casi di applicazione concreta,
e' opportuno far rientrare all'interno della prima fattispecie di cui
all'art. 11, comma  3,  anche  le  liste  circoscrizionali  che  sono
espressione di gruppi consiliari regolarmente  costituiti  da  almeno
sei mesi precedenti la convocazione dei comizi ma che, per effetto di
successive  riduzioni  intervenute  nella  loro   composizione,   non
risultino piu' in  essere  a  tale  data  a  causa  della  necessaria
assegnazione dell'unico  componente  rimasto  nei  gruppi  stessi  al
gruppo misto; 
    4.  Stante  l'imminente   conclusione   della   legislatura,   e'
necessario disporre l'entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 51/2014 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 26  settembre
2014, n. 51 (Norme per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale), e' inserito il seguente: 
  «3 bis. La disposizione di cui al primo periodo  del  comma  3,  si
applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo  costituito
da almeno sei mesi precedenti la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali ma che, per effetto di  successive  riduzioni  intervenute
nella  sua  composizione,  non  risulti  piu'  in  essere  alla  data
medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso  e'
stato necessariamente assegnato  al  gruppo  misto,  con  contestuale
scioglimento del gruppo, ai sensi delle  vigenti  disposizioni  sulla
composizione dei gruppi.».