(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 25 marzo 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui e' riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilita' degli usi e la durevolezza. 2. Il patrimonio di cui al comma 1, nelle sue componenti essenziali, e' costituito: a) dal sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all'articolo 2, comma 1; b) dal sistema regionale della biodiversita', come individuato dall'articolo 5. 3. Rappresentano altresi' valori riconosciuti del patrimonio naturalistico ambientale regionale: a) gli alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani); b) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82; c) i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95. 4. Ai fini del comma 1, la presente legge, nel quadro della normativa statale di riferimento: a) disciplina in forma coordinata le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversita' toscana; b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini; c) individua le forme di partecipazione delle comunita' locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversita' toscana; d) dispone le modalita' di diffusione e di circolazione omogenea delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale; e) disciplina le misure di protezione della flora spontanea e delle specie animali tutelate ai sensi della presente legge che costituiscono elementi essenziali della biodiversita' presente nel territorio regionale, anche in attuazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e di ratifica delle convenzioni internazionali; f) applica e promuove forme di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attivita' antropiche; g) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversita', promuovendo programmi, progetti e modalita' di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento di densita' ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attivita' antropiche. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parchi regionali fatte salve le diverse discipline contenute nelle rispettive leggi regionali istitutive.