(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 14 del 25 marzo 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto della legge 
 
  1. La presente legge detta disposizioni per  la  conservazione,  la
valorizzazione     e      la      promozione      del      patrimonio
naturalistico-ambientale regionale, di cui e' riconosciuto il  valore
per  le  generazioni  presenti  e  future  e  di  cui  devono  essere
assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilita' degli usi
e la durevolezza. 
  2.  Il  patrimonio  di  cui  al  comma  1,  nelle  sue   componenti
essenziali, e' costituito: 
    a) dal sistema  regionale  delle  aree  naturali  protette,  come
individuato all'articolo 2, comma 1; 
    b) dal sistema regionale della  biodiversita',  come  individuato
dall'articolo 5. 
  3.  Rappresentano  altresi'  valori  riconosciuti  del   patrimonio
naturalistico ambientale regionale: 
    a) gli alberi monumentali di cui alla legge 14 gennaio  2013,  n.
10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani); 
    b) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80
e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82; 
    c) i geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95. 
  4. Ai fini del  comma  1,  la  presente  legge,  nel  quadro  della
normativa statale di riferimento: 
    a) disciplina in forma  coordinata  le  funzioni  della  Regione,
degli enti locali e degli  altri  enti  in  materia  di  istituzione,
organizzazione e gestione delle aree protette  naturali  regionali  e
del sistema della biodiversita' toscana; 
    b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione  del
patrimonio  naturalistico  ambientale  regionale   assicurandone   la
corretta fruizione da parte dei cittadini; 
    c) individua le forme di partecipazione delle comunita' locali ai
processi di pianificazione  e  di  gestione  sostenibile  delle  aree
protette  naturali  regionali  e  del  sistema  della   biodiversita'
toscana; 
    d) dispone le modalita' di diffusione e di circolazione  omogenea
delle informazioni relative alle singole  componenti  del  patrimonio
naturalistico ambientale; 
    e) disciplina le misure di protezione  della  flora  spontanea  e
delle specie animali tutelate  ai  sensi  della  presente  legge  che
costituiscono elementi essenziali della  biodiversita'  presente  nel
territorio regionale, anche in attuazione della  normativa  nazionale
di recepimento  della  normativa  comunitaria  e  di  ratifica  delle
convenzioni internazionali; 
    f) applica e promuove  forme  di  gestione  ambientale  idonee  a
realizzare  l'equilibrio  tra  l'ambiente  naturale  e  le  attivita'
antropiche; 
    g) persegue la conservazione delle specie di  fauna  selvatica  e
l'incremento della biodiversita', promuovendo programmi,  progetti  e
modalita' di gestione idonei al conseguimento ed al  mantenimento  di
densita' ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili  per
le attivita' antropiche. 
  5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano  ai  parchi
regionali  fatte  salve  le  diverse   discipline   contenute   nelle
rispettive leggi regionali istitutive.