(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 25 marzo 2015) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), ai sensi del quale: "La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creativita' giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunita' locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea; e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; f) promuovere la conoscenza delle specificita' culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale; h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identita' culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia"; Visto il comma 2 del medesimo articolo 22 della legge regionale 5/2012, come modificato dai commi 33 e 34 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27; Visto, altresi', l'articolo 33 della legge regionale 5/2012, ai sensi del quale: "I criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente (...)"; Visto il proprio decreto 10 giugno 2014, n. 0112/Pres., recante "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')", il cui testo e' stato corretto con proprio decreto 26 giugno 2014, n. 0124/Pres.; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 249 del 13 febbraio 2015 con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica del "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112»; Visto che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate e' necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente; Preso atto che nella seduta del 26 febbraio 2015 la VI Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 13 febbraio 2015; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 397; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI