(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 25 marzo 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo  di  garanzia  per  le
loro opportunita'), come modificato dell'art. 6 della legge regionale
26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle  attivita'  produttive),
ai sensi del quale l'amministrazione regionale, anche tramite  delega
ad Unioncamere FVG, e' autorizzata a concedere  contributi  in  conto
capitale  a  sostegno  di  progetti  di  imprenditoria  giovanile,  a
parziale copertura dei costi  per  la  realizzazione  dei  pertinenti
investimenti nonche' delle spese di costituzione  e  primo  impianto,
nonche'  dei  costi  per  l'accesso  al  microcredito  da  parte   di
microimprese; 
  Visto il  "Regolamento  concernente  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e  4,  della
legge regionale 22 marzo  2012,  n.  5  a  sostegno  di  progetti  di
imprenditoria giovanile", emanato con  proprio  decreto  26  novembre
2012, n. 0242/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Attesa l'esigenza di modificare il regolamento emanato con  proprio
decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. al fine  di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui alla legge regionale 4/2014  che  consentono
l'ammissibilita'  delle  spese  sostenute  dalle   microimprese   per
l'accesso al microcredito nell'ambito  delle  iniziative  oggetto  di
contributo; 
  Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto
26  novembre  2012,  n.  0242/Pres.  dispone,  all'art.  2,  che   le
agevolazioni a favore dei beneficiari sono concesse  in  applicazione
del regime di aiuto de minimis disciplinato dal regolamento  (CE)  n.
1998/2006  della  Commissione   del   15   dicembre   2006   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato  CE  agli  aiuti
d'importanza minore ("de minimis"); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e'  introdotta  la  nuova
disciplina in tema di aiuti de minimis; 
  Ritenuto  conseguentemente  necessario  modificare  il  regolamento
emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres., al  fine
di adeguarlo alla nuova normativa in  tema  di  regime  di  aiuto  de
minimis disciplinata dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 515
con la quale  e'  stata  approvata  l'adesione  al  Piano  di  Azione
Coesione (PAC) della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in  particolare
la scheda relativa all'Azione  "Imprese  e  giovani:  sostegno  della
competitivita' e dell'innovazione" operante un esplicito riferimento,
in tema di iniziative finanziabili, alla menzionata  legge  regionale
5/2012; 
  Considerato  che  si  rende   pertanto   necessario   adeguare   le
disposizioni del regolamento in oggetto alle previsioni del PAC; 
  Ritenuto opportuno, alla luce della grande quantita'  di  modifiche
da apportare al regolamento emanato con proprio decreto  26  novembre
2012, n. 0242/Pres.,  emanare  un  nuovo  regolamento  di  esecuzione
dell'art. 20 della legge regionale 5/2012 disponendo  contestualmente
l'abrogazione del menzionato proprio decreto  26  novembre  2012,  n.
0242/Pres.; 
  Considerato che la menzionata legge regionale 5/2012, all'art.  33,
prevede che i criteri e le modalita' di attuazione  degli  interventi
previsti dalla legge medesima  e  di  concessione  ed  erogazione  di
contributi  e  altri  incentivi  economici  sono   disciplinati   con
regolamento da adottarsi previo parere della  commissione  consiliare
competente; 
  Vista la deliberazione 10 ottobre 2014, n. 1848, con  la  quale  la
Giunta regionale ha approvato  in  via  preliminare  il  "Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  ai
sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria  giovanile",  disponendo
l'invio della  deliberazione  medesima  al  Consiglio  regionale  per
l'acquisizione del  parere  da  parte  della  competente  Commissione
consiliare ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 5/2012; 
  Visto il parere favorevole all'unanimita' prot. 9899 emesso in data
25  novembre  2014  dalla  VI   Commissione   consiliare   permanente
competente in materia, la  quale,  nel  corso  della  seduta  del  24
novembre  2014,  ha  ravvisato  l'opportunita'   di   modificare   la
definizione di nuova impresa elevando il numero  di  mesi  decorrenti
dall'iscrizione delle imprese al registro delle imprese beneficiarie,
in coerenza a quanto stabilito dallo Statuto delle imprese; 
  Visto l'art. 20, comma 4, della legge regionale 5/2012 ai sensi del
quale con regolamento,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione, su  proposta  dell'assessore  alle  attivita'  produttive  e
dell'assessore  competente  alle  risorse  rurali,  agroalimentari  e
forestali,  sentito   il   Tavolo   di   coordinamento   politico   e
istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge medesima,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di concessione dei  contributi  di
cui al precedente comma 3 dell'articolo medesimo, nel rispetto  della
normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato; 
  Visto il parere favorevole prot. 4806 emesso  in  data  9  febbraio
2015 dal Tavolo di coordinamento  politico  e  istituzionale  di  cui
all'art. 6, comma 1, della legge 5/2012; 
  Vista  inoltre  la  legge  regionale  30  dicembre  2014,   n.   27
"Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
(Legge finanziaria 2015)", con particolare riguardo all'art. 2, comma
65, il quale prevede che «Dopo il comma 3 dell'art.  20  della  legge
regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia  dei  giovani  e
sul Fondo di garanzia per  le  loro  opportunita'),  e'  inserito  il
seguente: "3 bis. I  costi  e  le  spese  di  cui  al  comma  3  sono
ammissibili a contributo anche se  sostenuti  prima  del  termine  di
chiusura del bando precedente."»; 
  Vista inoltre la legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7,  ed  in
particolare l'art. 32 bis che, in tema di vincolo di destinazione dei
beni immobili, come introdotto  dalla  legge  regionale  20  febbraio
2015, n. 3, stabilisce  che  le  imprese  beneficiarie  di  incentivi
regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande  impresa
hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e
cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa: 
    a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi; 
    b) la sede o l'unita' operativa nel territorio regionale; 
  Dato atto che il comma 6 del menzionato art.  32  bis  della  legge
regionale 7/2000 prevede che la violazione degli obblighi di  cui  al
presente articolo  comporta  la  rideterminazione  dell'incentivo  in
proporzione al  periodo  per  il  quale  i  vincoli  non  sono  stati
rispettati; 
  Visto inoltre l'art. 32 ter della legge regionale 7/2000,  in  tema
di operazioni societarie; 
  Visto il testo recante "Regolamento concernente criteri e modalita'
per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e  4,
della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di  progetti  di
imprenditoria giovanili"; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 391; 
  Visto il  decreto  del  Direttore  centrale  attivita'  produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n.  698/PRODRAF
del 12 marzo 2015, con cui e' stata disposta, ai  sensi  della  legge
regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art.  7,  comma  34,  la  correzione
degli errori materiali contenuti  nella  citata  deliberazione  della
Giunta regionale n. 391 del 6 marzo 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento concernente criteri e  modalita'  per
la concessione di contributi ai sensi dell'art.  20,  commi  3  e  4,
della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di  progetti  di
imprenditoria giovanile", nel testo allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI