(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 25 marzo 2015) IL PRESIDENTE Visto l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), come modificato dell'art. 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attivita' produttive), ai sensi del quale l'amministrazione regionale, anche tramite delega ad Unioncamere FVG, e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonche' delle spese di costituzione e primo impianto, nonche' dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese; Visto il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile", emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Attesa l'esigenza di modificare il regolamento emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale 4/2014 che consentono l'ammissibilita' delle spese sostenute dalle microimprese per l'accesso al microcredito nell'ambito delle iniziative oggetto di contributo; Considerato che il predetto regolamento emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres. dispone, all'art. 2, che le agevolazioni a favore dei beneficiari sono concesse in applicazione del regime di aiuto de minimis disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013, col quale e' introdotta la nuova disciplina in tema di aiuti de minimis; Ritenuto conseguentemente necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres., al fine di adeguarlo alla nuova normativa in tema di regime di aiuto de minimis disciplinata dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 515 con la quale e' stata approvata l'adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare la scheda relativa all'Azione "Imprese e giovani: sostegno della competitivita' e dell'innovazione" operante un esplicito riferimento, in tema di iniziative finanziabili, alla menzionata legge regionale 5/2012; Considerato che si rende pertanto necessario adeguare le disposizioni del regolamento in oggetto alle previsioni del PAC; Ritenuto opportuno, alla luce della grande quantita' di modifiche da apportare al regolamento emanato con proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres., emanare un nuovo regolamento di esecuzione dell'art. 20 della legge regionale 5/2012 disponendo contestualmente l'abrogazione del menzionato proprio decreto 26 novembre 2012, n. 0242/Pres.; Considerato che la menzionata legge regionale 5/2012, all'art. 33, prevede che i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente; Vista la deliberazione 10 ottobre 2014, n. 1848, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile", disponendo l'invio della deliberazione medesima al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 5/2012; Visto il parere favorevole all'unanimita' prot. 9899 emesso in data 25 novembre 2014 dalla VI Commissione consiliare permanente competente in materia, la quale, nel corso della seduta del 24 novembre 2014, ha ravvisato l'opportunita' di modificare la definizione di nuova impresa elevando il numero di mesi decorrenti dall'iscrizione delle imprese al registro delle imprese beneficiarie, in coerenza a quanto stabilito dallo Statuto delle imprese; Visto l'art. 20, comma 4, della legge regionale 5/2012 ai sensi del quale con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attivita' produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge medesima, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al precedente comma 3 dell'articolo medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato; Visto il parere favorevole prot. 4806 emesso in data 9 febbraio 2015 dal Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 5/2012; Vista inoltre la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)", con particolare riguardo all'art. 2, comma 65, il quale prevede che «Dopo il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), e' inserito il seguente: "3 bis. I costi e le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti prima del termine di chiusura del bando precedente."»; Vista inoltre la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed in particolare l'art. 32 bis che, in tema di vincolo di destinazione dei beni immobili, come introdotto dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, stabilisce che le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa: a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi; b) la sede o l'unita' operativa nel territorio regionale; Dato atto che il comma 6 del menzionato art. 32 bis della legge regionale 7/2000 prevede che la violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati; Visto inoltre l'art. 32 ter della legge regionale 7/2000, in tema di operazioni societarie; Visto il testo recante "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanili"; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 391; Visto il decreto del Direttore centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 698/PRODRAF del 12 marzo 2015, con cui e' stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 6 marzo 2015; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI