(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. La Regione promuove e tutela l'esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell'Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto in data 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalita' per la certificazione di qualita' della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti. 2. La Regione, in attuazione all'Accordo di cui al comma 1, definisce la procedura per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia ivi compresa l'omotossicologia e la antroposofia. 3. Ai fini della presente legge per: a) Accordo si intende l'Accordo Stato-regioni-Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 1; b) Ordini professionali si intendono gli ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti operanti nella Regione.