(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 25 del 25 giugno 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Finalita' e definizioni 
 
  1. La Regione promuove e  tutela  l'esercizio  delle  medicine  non
convenzionali nel  rispetto  dell'Accordo  Stato-regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto in data 7 febbraio  2013
concernente i  criteri  e  le  modalita'  per  la  certificazione  di
qualita' della formazione  e  dell'esercizio  dell'agopuntura,  della
fitoterapia e dell'omeopatia da parte  dei  medici  chirurghi,  degli
odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti. 
  2. La Regione,  in  attuazione  all'Accordo  di  cui  al  comma  1,
definisce la procedura per l'accreditamento dei soggetti  pubblici  e
privati responsabili della  formazione  in  agopuntura,  fitoterapia,
omeopatia ivi compresa l'omotossicologia e la antroposofia. 
  3. Ai fini della presente legge per: 
    a) Accordo si intende l'Accordo  Stato-regioni-Province  autonome
di Trento e di Bolzano di cui al comma 1; 
    b) Ordini professionali si  intendono  gli  ordini  professionali
provinciali dei medici chirurghi  e  degli  odontoiatri,  dei  medici
veterinari e dei farmacisti operanti nella Regione.