(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Sostituzione dell'art. 1, della l.r. 19/2009 
 
  1. L'art. 1 della legge regionale 29  giugno  2009,  n.  19  (Testo
unico sulla tutela delle aree  naturali  e  della  biodiversita')  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 1. (Principi generali e ambito di  applicazione)  -  1.  La
Regione  riconosce  l'importanza  dell'ambiente  naturale  in  quanto
valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con
la  presente  legge  le  modalita'   per   la   conservazione   della
biodiversita' e per la gestione e per  la  promozione  dei  territori
facenti parte della rete ecologica regionale. 
  2. La Regione garantisce la partecipazione attiva  delle  comunita'
locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile  e  di
promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze  e
le progettualita' in rapporto alla finalita' generale di cui al comma
1. 
  3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2  la  presente
legge: 
    a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura
regionale; 
    b) individua il sistema regionale delle aree protette  istituendo
e  classificando  le  diverse  aree  in  relazione  alle   differenti
tipologie e finalita' di tutela; 
    c) individua le modalita' di gestione delle aree protette; 
    d) individua le modalita' di promozione territoriale  delle  aree
protette; 
    e) delega la gestione delle aree incluse nella rete  Natura  2000
ad enti territoriali e ad enti strumentali; 
    f)  determina  le  risorse  finanziarie  per  l'attuazione  delle
previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalita' di
trasferimento ai soggetti gestori.».