(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1, della l.r. 19/2009 1. L'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita') e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Principi generali e ambito di applicazione) - 1. La Regione riconosce l'importanza dell'ambiente naturale in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e definisce con la presente legge le modalita' per la conservazione della biodiversita' e per la gestione e per la promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale. 2. La Regione garantisce la partecipazione attiva delle comunita' locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile e di promozione delle aree protette e ne valuta le proposte, le istanze e le progettualita' in rapporto alla finalita' generale di cui al comma 1. 3. In attuazione dei principi indicati ai commi 1 e 2 la presente legge: a) istituisce la rete ecologica regionale e la carta della natura regionale; b) individua il sistema regionale delle aree protette istituendo e classificando le diverse aree in relazione alle differenti tipologie e finalita' di tutela; c) individua le modalita' di gestione delle aree protette; d) individua le modalita' di promozione territoriale delle aree protette; e) delega la gestione delle aree incluse nella rete Natura 2000 ad enti territoriali e ad enti strumentali; f) determina le risorse finanziarie per l'attuazione delle previsioni normative stabilite dalla presente legge e le modalita' di trasferimento ai soggetti gestori.».