(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
       Emilia-Romagna - Parte Prima n. 253 del 5 ottobre 2015) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                        Obiettivi e finalita' 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge,  nel  rispetto
dei principi  di  legalita'  e  di  sicurezza  sul  lavoro,  persegue
l'obiettivo  di  dare  attuazione  alla  decisione  1386/2013/UE  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad
un programma generale di azione  dell'Unione  in  materia  ambientale
fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» e, nella
gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui
all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive, che prevede nell'ordine: 
    a) prevenzione; 
    b) preparazione per il riutilizzo; 
    c) riciclaggio; 
    d) recupero di altro tipo; 
    e) smaltimento. 
  2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del  trattamento
dei rifiuti, sostiene l'adozione delle misure dirette alla  riduzione
della produzione e al recupero dei rifiuti mediante  la  preparazione
per il  riutilizzo,  il  riciclaggio  od  ogni  altra  operazione  di
recupero di materia con priorita' rispetto all'uso dei  rifiuti  come
fonte di energia in conformita' a quanto previsto dall'articolo  179,
comma 6, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale), minimizzando il quantitativo di  rifiuto  urbano
non  inviato  a  riciclaggio  con  l'obiettivo  di   raggiungere   un
quantitativo  annuo  procapite  inferiore  ai  150  chilogrammi   per
abitante. 
  3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto
dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una  gestione  sostenibile
dei rifiuti attraverso  la  quale  gli  stessi  rientrano  una  volta
recuperati nel ciclo produttivo consentendo  il  risparmio  di  nuove
risorse. 
  4. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  3  la  Giunta  regionale
istituisce  il  "Forum  permanente  per  l'economia  circolare"   cui
partecipano le istituzioni locali, i  rappresentanti  della  societa'
civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle  imprese
e  le  associazioni  ambientaliste,   definendo   le   modalita'   di
partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti  informatici.
La partecipazione non prevede  oneri  per  la  Regione.  Sul  portale
ambientale della Regione e' data evidenza delle attivita' del Forum. 
  5. In conformita' con quanto  disposto  dalla  legge  regionale  29
dicembre 2009, n. 27 (Promozione,  organizzazione  e  sviluppo  delle
attivita' di informazione e di educazione  alla  sostenibilita'),  la
Regione incentiva le attivita' di informazione ed  educazione  aventi
ad oggetto le misure dirette alla riduzione  della  produzione  e  al
recupero dei rifiuti,  a  partire  dai  soggetti  facenti  parte  del
sistema regionale INFEAS di cui all'articolo 2 della  medesima  legge
e, in particolare,  dei  centri  di  educazione  alla  sostenibilita'
(CEAS). I comuni annualmente redigono un programma di  iniziative  di
informazione ed educazione a cui  puo'  essere  destinata  una  quota
parte degli introiti derivati dall'applicazione della tariffa di  cui
all'articolo 5. 
  6.  La  pianificazione  regionale,  anche  con   riferimento   alla
programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi,  assume  gli
obiettivi previsti dalla presente legge.  In  particolare  pone  come
obiettivi minimi al 2020: 
    a) la riduzione della produzione procapite dei rifiuti urbani dal
20 per cento al 25 per cento, rispetto alla produzione del 2011; 
    b) la raccolta differenziata al 73 per cento; 
    c) il 70 per cento di riciclaggio di materia. 
  7. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  comma  6
sono promosse le seguenti azioni: 
    a) incentivare con meccanismi economici i comuni che ottengono  i
migliori risultati di riduzione dei  rifiuti  ed  in  particolare  di
minimizzazione della  produzione  procapite  di  rifiuto  urbano  non
inviato a riciclaggio; 
    b) favorire i progetti e le azioni di riduzione della  produzione
dei rifiuti urbani; 
    c) favorire i progetti e le  azioni  di  riduzione  dello  spreco
alimentare a partire dalla fase di produzione  e  commercializzazione
del prodotto, anche supportando la redazione di linee  guida  per  le
imprese, le associazioni e gli enti locali e la condivisione di buone
prassi; 
    d) favorire i progetti di riuso dei beni a fine vita; 
    e) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di
ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti,  la  massima
differenziazione dei rifiuti  ai  fini  del  loro  riciclaggio  e  la
migliore qualita' delle frazioni  raccolte  separatamente,  quali  le
raccolte domiciliari di tipo porta a porta o sistemi equipollenti che
ottengano  pari  risultati  in  termini   di   minimizzazione   della
produzione procapite di rifiuti non inviati a riciclaggio; 
    f) applicare la tariffa puntuale quale strumento per la riduzione
della produzione di rifiuti e  di  sostegno  al  miglioramento  della
qualita' delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi
incentivanti; 
    g) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica collegata al riuso e
al riciclaggio, sia per le frazioni differenziate che per il  rifiuto
residuale; 
    h) promuovere  la  ricerca  sul  rifiuto  residuale  al  fine  di
modificare a monte sia la produzione dei beni non riciclabili, sia le
modalita' di gestione carenti di risultato; 
    i) promuovere  lo  sviluppo  dei  centri  di  raccolta  (CDR)  in
sinergia ai centri per il riuso secondo quanto stabilito nelle  linee
guida applicative di cui all'articolo 3.