(Pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  del
  Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre  1963,
n. 29 e successive modificazioni e'  istituito  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016 il Comune di Ville d'Anaunia  mediante  la  fusione  dei
Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno. 
  2. La circoscrizione territoriale del Comune di Ville d'Anaunia  e'
costituita dalle circoscrizioni territoriali  dei  Comuni  di  Nanno,
Tassullo e Tuenno. 
  3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione  sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli  comunali  decadono  dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 
  4. Alla data di cui al comma 1 gli organi  di  revisione  contabile
dei Comuni  decadono.  Fino  alla  nomina  dell'organo  di  revisione
contabile del Comune di  Ville  d'Anaunia  le  funzioni  sono  svolte
provvisoriamente dall'organo di revisione  contabile  in  carica  nel
Comune di Tuenno alla data di estinzione. 
  5. In conformita' a quanto  disposto  dall'articolo  58,  comma  5,
della  legge  regionale  4  gennaio   1993,   n.   1   e   successive
modificazioni,  i  consiglieri  comunali  cessati  dalla  carica  per
effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino  alla  nomina  dei
successori, gli incarichi esterni loro  eventualmente  attribuiti.  I
soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni  o
altri organismi continuano ad esercitare il loro  mandato  fino  alla
nomina dei successori.