(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 16 settembre 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre  2003,
n. 0321/Pres. (Regolamento recante la classificazione delle  varieta'
di viti per uve da vino  coltivabili  nella  Regione  Friuli  Venezia
Giulia); 
  Richiamato,  in  particolare,  l'art.   5   del   proprio   decreto
0321/Pres./2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di  una
nuova varieta' di vite nella suddetta classificazione sono presentate
alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole  nonche'  da
ogni  organismo  associativo  operante  nel   settore   vitivinicolo,
corredate  della  documentazione   attestante   le   avvenute   prove
attitudinali; 
  Atteso che in data 6 luglio 2015, con nota protocollata in  data  8
luglio 2015 al n. 51591,  la  Societa'  Vivai  Cooperativi  Rauscedo,
facendo seguito ad analoga richiesta formulata dall'Universita' degli
Studi di Udine in data 9 giugno 2015, prot. n. 44300,  ha  presentato
un'istanza di  inserimento  delle  varieta'  «Fleurtai»,  «Soreli»  e
«Julius», corredata della documentazione  prevista  dall'art.  5  del
proprio decreto 0321/Pres./2003, come predisposta dal citato Ateneo; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo  del  25  luglio
2002, tra il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  in  materia  di
classificazione delle varieta' di vite, nella classe  delle  varieta'
idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le  varieta'  di
viti appartenenti alla specie Vitis vinifera e che, pertanto, per  le
caratteristiche  delle  varieta'  proposte   dalla   Societa'   Vivai
Cooperativi Rauscedo  le  stesse  possono  essere  classificate  come
varieta' in osservazione; 
  Atteso   che   ai   sensi   dell'art.   6   del   proprio   decreto
0321/Pres./2003, le varieta' di viti in osservazione  possono  essere
destinate esclusivamente alla produzione  e  commercializzazione  dei
vini da  tavola  anche  con  l'impiego  della  menzione  «Indicazione
geografica tipica»; 
  Ritenuto necessario, pertanto, provvedere,  in  accoglimento  della
richiesta  formulata  dalla  Societa'  Vivai  Cooperativi   Rauscedo,
all'integrazione  del  regolamento  emanato   con   proprio   decreto
0321/Pres./2003,  introducendo  una  specifica  tabella  recante   le
varieta' di viti per uve in osservazione; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  6  agosto  2015,  n.
1605; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la
classificazione delle varieta' di viti per uve  da  vino  coltivabili
nella  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  emanato  con  decreto   del
Presidente della  Regione  9  settembre  2003,  n.  321»,  nel  testo
allegato al  presente  provvedimento,  del  quale  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI