(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 23 settembre 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), che ha ridefinito e innovato il sistema generale delle azioni e degli interventi regionali nel settore delle politiche giovanili; Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli: 24, che prevede la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attivita' di centri di aggregazione giovanile, nonche' per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attivita' medesime; 33, in base al quale i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati in via regolamentare, previo parere della Commissione consiliare competente; 34, comma 1, in base al quale fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi promozionali e di sostegno previsti dagli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e i relativi regolamenti di attuazione, tra cui anche il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres. (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 12/2007); 34, comma 2, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti per la disciplina degli interventi di cui ai citati articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, i regolamenti attuativi degli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 12/2007 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima; 34, comma 7, per effetto del quale, nelle more della costituzione del registro di cui all'art. 11, le associazioni giovanili di cui all'art. 12 possono comunque accedere ai finanziamenti previsti dalla legge stessa; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1730 del 4 settembre 2015; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI