(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
         Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 23 settembre 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia
dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), che ha
ridefinito e innovato  il  sistema  generale  delle  azioni  e  degli
interventi regionali nel settore delle politiche giovanili; 
  Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli: 
  24, che prevede la concessione di  contributi  per  l'acquisto,  la
costruzione,   ivi   compreso   l'eventuale    acquisto    dell'area,
l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il
restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi  degli
impianti, destinati o  da  destinare  alle  attivita'  di  centri  di
aggregazione  giovanile,  nonche'  per   l'acquisto   di   arredi   e
attrezzature funzionali alle attivita' medesime; 
  33, in base al quale i criteri e le modalita' di  attuazione  degli
interventi previsti dalla legge stessa di concessione  ed  erogazione
di contributi e altri incentivi economici sono  disciplinati  in  via
regolamentare, previo parere della Commissione consiliare competente; 
  34, comma 1, in base  al  quale  fino  all'entrata  in  vigore  dei
regolamenti per la disciplina  degli  interventi  promozionali  e  di
sostegno previsti dagli articoli 21, 22  e  24  della  legge  stessa,
continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e  16  della  legge
regionale 23 maggio 2007,  n.  12  (Promozione  della  rappresentanza
giovanile, coordinamento e sostegno delle  iniziative  a  favore  dei
giovani) e i relativi regolamenti di attuazione,  tra  cui  anche  il
regolamento  emanato  con  proprio  decreto  12  febbraio  2008,   n.
036/Pres.  (Regolamento  di  attuazione  degli  interventi   per   la
diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a
centri di aggregazione giovanile, ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6
della legge regionale 12/2007); 
  34, comma 2, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei nuovi regolamenti per la disciplina  degli  interventi  di
cui ai citati articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, i  regolamenti
attuativi degli articoli 15 e 16 della  legge  regionale  n.  12/2007
continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla
data medesima; 
  34, comma 7, per effetto del quale, nelle more  della  costituzione
del registro di cui all'art. 11, le  associazioni  giovanili  di  cui
all'art. 12 possono comunque accedere ai finanziamenti previsti dalla
legge stessa; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  1730  del  4
settembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei  centri  di
aggregazione giovanile dall'art. 24 della legge  regionale  22  marzo
2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di  garanzia
per  le  loro  opportunita')»  nel   testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2 E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI