(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 - Speciale - del 14 ottobre 2105) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 21 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio regionale n. 39/6 del 15.9.2015; Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Obiettivi e definizioni 1. La Regione Abruzzo, in applicazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) Dislessia: un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare il leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura; b) Disgrafia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica; c) Disortografia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica; d) Discalculia: un disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 3. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.