(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Abruzzo n. 105 - Speciale - del 14 ottobre 2105) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 21 della  Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio regionale n. 39/6 del 15.9.2015; 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge e ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
                       Obiettivi e definizioni 
 
  1. La Regione Abruzzo, in applicazione della legge 8 ottobre  2010,
n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico) e dei principi sanciti dagli articoli  3  e  32
della  Costituzione,  riconosce  la  dislessia,  la   disgrafia,   la
disortografia  e  la  discalculia,  quali   disturbi   specifici   di
apprendimento  (DSA),  che  possono  ostacolare  il  pieno   sviluppo
dell'individuo. 
  2. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) Dislessia: un disturbo specifico  che  si  manifesta  con  una
difficolta'  nell'imparare   il   leggere,   in   particolare   nella
decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e  nella
rapidita' della lettura; 
    b) Disgrafia: un disturbo specifico di scrittura che si manifesta
in difficolta' nella realizzazione grafica; 
    c) Disortografia: un  disturbo  specifico  di  scrittura  che  si
manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica; 
    d) Discalculia: un disturbo specifico che si  manifesta  con  una
difficolta' negli automatismi del  calcolo  e  dell'elaborazione  dei
numeri. 
  3. La dislessia, la disgrafia, la disortografia  e  la  discalculia
possono sussistere separatamente o insieme.