(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Abruzzo n. 105 - Speciale - del 14 ottobre 2015) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 40/10 del 24.9.2015; 
 
                              Promulga 
 
la seguente  legge  regionale  e  ne  dispone  la  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 
                               Art. 1 
 
                         Modifica all'art. 2 
                         della L.R. 66/2012 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 della  legge  regionale  21  dicembre
2012, n. 66  (Norme  in  materia  di  raccolta,  commercializzazione,
tutela e valorizzazione dei tartufi in  Abruzzo)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "1.  I  tartufi  freschi  destinati  al  consumo  ed  al  commercio
riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere  Tuber  e  la
loro ricerca e raccolta e' consentita secondo il calendario di cui al
presente articolo: 
      a) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre  al  15
gennaio; 
      b) Tartufo nero pregiato (Tuber  melanosporum  Vitt.),  dal  15
novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  17,
comma 3; 
      c) Tartufo  nero  liscio  (Tuber  macrosporum  Vitt.),  dal  15
ottobre al 31 dicembre; 
      d) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal  15
gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3,
la chiusura e'  anticipata  al  15  marzo  ad  eccezione  dei  comuni
individuati con  apposita  delibera  di  Giunta  su  richiesta  delle
associazioni riconosciute competenti per territorio; 
      e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.),
dal 15 novembre al 15 marzo; 
      f) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry), dal
15 novembre al 15 marzo; 
      g) Tartufo d'estate o Scorzone (Tuber aestivum Vitt.),  dal  15
maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre. Per i  comuni
indicati al comma 3 dell'articolo 17, l'apertura e' posticipata al 1°
giugno e la chiusura al 15 settembre; 
      h) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var uncinatum Chatin),  dal
1° ottobre al 15 marzo; 
      i) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum  Vitt.),  dal  1°
ottobre al 31 gennaio.".