(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Abruzzo n. 121 - Speciale - del 6 novembre 2015) 
 
(Omissis). 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge regionale  e  ne  dispone  la  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale dalla Regione Abruzzo. 
 
                               Art. 1 
 
          Disposizioni a sostegno del Settore della Cultura 
 
   1. Ai sensi  del  regolamento  (UE)  17.6.2014,  n.  651/2014,  e'
concesso un contributo straordinario per l'importo di euro 800.000,00
all'Istituzione  Sinfonica   Abruzzese   (ISA),   unica   istituzione
concertistico orchestrale abruzzese riconosciuta, da corrispondere in
due annualita' a valere sul bilancio di  previsione  pluriennale  per
euro 400.000,00 in conto competenza 2015 e  per  euro  400.000,00  in
conto competenza 2016. 
  2. Il contributo di cui al comma 1  e'  destinato  a  finanziare  i
costi di funzionamento, come indicati al paragrafo 5 dell'art. 53 del
regolamento (UE) n. 651/2014, sostenuti per  l'attivita'  svolta  ivi
comprese  le  iniziative  volte  a  salvaguardare  l'equilibrio   del
bilancio ed e'  quantificato  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
medesimo art. 53. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' cumulabile con  i  contributi
previsti e disciplinati da altre leggi regionali e nazionali  per  le
medesime finalita' ed attivita'. Il Servizio regionale competente  in
materia di cultura verifica, in caso di cumulo  con  altri  aiuti  di
Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, il non  superamento
dell'intensita' di aiuto piu' elevata concedibile,  corrispondente  a
quanto  necessario  per  coprire  le   perdite   di   esercizio.   La
comunicazione  alla  Commissione  europea  prevista   dall'art.   11,
paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  e'
effettuata  entro   venti   giorni   lavorativi   dall'adozione   del
provvedimento di concessione del contributo, nel  rispetto  dell'art.
14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni  sulla
partecipazione  della   Regione   Abruzzo   ai   processi   normativi
dell'Unione Europea e sulle  procedure  d'esecuzione  degli  obblighi
europei). 
  4. A fronte della concessione del contributo di cui al comma 1,  la
Regione Abruzzo, per l'anno 2016, puo' chiedere, previa intesa,  alla
Istituzione  Sinfonica  Abruzzese  di   effettuare   un   numero   di
spettacoli, ad organico completo, a titolo gratuito  all'interno  del
territorio regionale, nel rispetto dei limiti  fissati  dal  comma  8
dell'art. 3 del Decreto del  Ministro  dei  Beni  e  delle  Attivita'
Culturali 1° luglio 2014, n. 71; l'erogazione dei suddetti spettacoli
a titolo gratuito e' disciplinata dalla Regione mediante procedura ad
evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti beneficiari. 
  5. La Regione Abruzzo puo',  altresi',  richiedere  all'Istituzione
Sinfonica Abruzzese di erogare,  nel  corso  dell'anno  2016,  numero
cinquecento ore di educazione musicale presso enti ed istituzioni  da
individuarsi previa intesa. 
  6. L'onere di spesa di cui  al  comma  1  trova  copertura  con  lo
stanziamento del capitolo di spesa 10.01.005  -  61657.1,  denominato
"Contributo regionale a favore dell'Istituzione  Sinfonica",  per  un
importo pari ad Euro 400.000,00 a valere sulla competenza 2015 e  per
Euro 400.000,00 a valere sulla competenza 2016. 
  7. Dopo il comma 3 dell'art. 30 (Promozione e valorizzazione  delle
manifestazioni, rievocazioni e giochi storici) della L.R.  13.1.2014,
n. 7 (Legge finanziaria regionale 2014),  sono  aggiunti  i  seguenti
commi: 
  "3-bis. Nelle more dell'istituzione del registro di cui al comma 4,
la Giunta regionale, per il solo esercizio 2015, individua e finanzia
le manifestazioni  storiche  di  interesse  locale  in  possesso  dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3. 
  3-ter. Le manifestazioni di cui al  precedente  comma  3-bis)  sono
finanziate nel limite dello stanziamento  iscritto  sul  capitolo  di
spesa  10.01.004  -  61624,  di  nuova  istituzione,  da   denominare
"Sostegno  alle  manifestazioni  storiche  di   rilevante   interesse
culturale".". 
  8. L'art. 6 della L.R. 9 agosto 2013, n. 28  (Partecipazione  della
Regione  alla   Fondazione   Michetti   di   Francavilla   al   Mare,
finanziamento a sostegno del Premio Letterario  "Citta'  di  Penne  -
Mosca", Celebrazioni Centenario terremoto della Marsica e  iniziative
in favore del Teatro dei Marsi), e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  6  (Iniziative  in  favore  dei  Teatri  dei  Marsi).  -  1.
Nell'ambito delle iniziative per promuovere le attivita'  dei  teatri
regionali, la Regione Abruzzo promuove e valorizza le iniziative e le
attivita' svolte in forma coordinata dai Teatri dei Marsi. 
  2. Per le finalita' previste al  comma  1  la  Regione  concede  ai
Comuni sede dei Teatri dei  Marsi  un  contributo  straordinario  per
l'anno 2015 per l'organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali. 
  3.  All'onere  di  spesa  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, quantificato per l'anno  2015  in  Euro  80.000,00,  si  fa
fronte mediante  lo  stanziamento  iscritto  sul  capitolo  di  spesa
10.01.004 - 61673 ridenominato "Contributo  straordinario  ai  Comuni
sede dei teatri dei Marsi". 
  4. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente  in
materia di cultura, adotta un disciplinare per definire i  criteri  e
le modalita' per la concessione dei contributi  di  cui  al  presente
articolo.". 
  9. La copertura finanziaria delle spese di cui ai commi 6, 7 e 8 e'
assicurata mediante le variazioni in termini di  competenza  e  cassa
riportate nel prospetto  di  variazione  "Allegato  A"  accluso  alla
presente legge. 
  10. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 9 agosto 2013, n.
28  (Partecipazione  della  Regione  alla  Fondazione   Michetti   di
Francavilla al Mare, finanziamento a sostegno del  Premio  Letterario
"Citta' di Penne - Mosca", Celebrazioni  Centenario  terremoto  della
Marsica e iniziative in favore del Teatro dei Marsi), e' concesso  un
contributo, per il solo anno 2015, di euro 50.000,00. 
  11. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al  comma  10,
si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di  competenza
e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015: 
    a) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di spesa n. 61669  -
UPB  10.01.004  denominato  "Contributo  a  favore  della  Fondazione
Michetti"; 
    b) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n.  35020
- UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri  di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti". 
  12. Al fine di  favorire  iniziative  di  straordinaria  tradizione
nazionale di cultura ed arte contemporanea riferita alla  memoria  di
Ennio Flaiano delle grandi  aree  urbane  della  Regione,  la  Giunta
regionale  e'  autorizzata  a  finanziare  specifici  interventi  per
l'importo di euro 50.000,00 per il solo anno 2015. 
  13. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al  comma  12,
si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di  competenza
e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015: 
    a) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di nuova istituzione
nell'ambito  dell'UPB  10.01.005  da   denominare   "Contributo   per
iniziative di straordinaria tradizione nazionale di cultura  ed  arte
contemporanea riferita alla memoria di  Ennio  Flaiano  delle  grandi
aree urbane della Regione"; 
    b) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n.  35020
- UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri  di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti". 
  14. L'art. 43 della L.R.  25  agosto  2006,  n.  29  (Modifiche  ed
integrazioni  alla  L.R.  31  dicembre  2005,  n.  46   (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e  pluriennale
2006-2008 - legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre
2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario  2006
- bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di  variazione),
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 43 (Riconoscimento del Teatro "Fedele Fenaroli"  di  Lanciano
quale centro di formazione  teatrale  d'Abruzzo).  -  1.  La  Regione
riconosce il Teatro "Fedele Fenaroli" di  Lanciano  quale  Centro  di
Formazione Teatrale d'Abruzzo, e ne promuove e valorizza le attivita'
teatrali e di spettacolo nel territorio regionale. 
  2. La Regione concede al Comune di Lanciano, sede della Deputazione
Teatrale Fedele Fenaroli, un contributo straordinario per l'anno 2015
per l'organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali. 
  3.  All'onere  di  spesa  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, quantificato per l'anno 2015 in Euro 35.000,00, si provvede
mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa  10.01.004  -
61402 ridenominato "Contributo straordinario al  comune  di  Lanciano
sede della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli".". 
  15. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al  comma  14,
si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di  competenza
e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015: 
    a) in aumento di euro 35.000,00 sul capitolo di spesa n. 61402  -
UPB 10.01.004  denominato  "Contributo  straordinario  al  comune  di
Lanciano sede della Deputazione Teatrale Fedele Fenaroli"; 
    b) in aumento di euro 35.000,00 sul capitolo di entrata n.  35020
- UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri  di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti.". 
  16. Ai fini di cui all'art. 4 della  L.R.  6  luglio  1999,  n.  40
(Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale  socio
fondatore,  della  Fondazione  "Brigata  Maiella"),  e'  concesso  un
contributo, per il solo anno 2015, di euro 30.000,00. 
  17. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al  comma  16,
si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di  competenza
e cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015: 
    a) in aumento di euro 30.000,00 sul capitolo di nuova istituzione
nell'ambito dell'UPB 10.01.004 da  denominare  "Contributo  a  favore
della Fondazione Brigata Maiella"; 
    b) in aumento di euro 30.000,00 sul capitolo di entrata n.  36201
- UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli  di
spesa della parte corrente del bilancio". 
  18. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 20 della L.R. 23 dicembre
2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), le parole "con un  minimo
del 5" sono sostituite dalle seguenti: "con un minimo del venti". 
  19. Ai sensi  dell'art.  53  del  regolamento  (UE)  17.6.2014,  n.
651/2014, e' concesso, per l'anno 2015, un contributo  pari  ad  euro
80.000,00 all'Ente Manifestazioni Pescaresi, che realizza il  Pescara
Internationl  Arts   Festival,   unico   festival   multidisciplinare
abruzzese riconosciuto dal  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali - Fondo Unico per lo Spettacolo. 
  20. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 19 si
provvede mediante le seguenti variazioni in termini di  competenza  e
cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015: 
    a) in aumento di euro 80.000,00 sul capitolo di nuova istituzione
nell'ambito dell'UPB 10.01.005 da denominare "Contributo regionale  a
favore dell'Ente Manifestazioni Pescaresi"; 
    b) in aumento di euro 80.000,00 sul capitolo di entrata n.  36201
- UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli  di
spesa della parte corrente del bilancio". 
  21. Ai sensi dell'art.  53  del  regolamento  (UE)  17.06.2014,  n.
651/2014, e' concesso, per l'anno 2015, un contributo  pari  ad  euro
150.000,00 a favore del Teatro Marrucino di Chieti. 
  22. Alla copertura finanziaria del contributo di cui al comma 21 si
provvede mediante le seguenti variazioni in termini di  competenza  e
cassa del bilancio per l'esercizio finanziario 2015: 
    a) in aumento di euro 150.000,00 sul capitolo di  spesa  61656  -
UPB 10.01.005 denominato "Interventi ex L.R. n. 40  del  28.8.2001  e
successive modificazioni"; 
    b) in aumento di euro 150.000,00 sul capitolo di entrata n. 36201
- UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli  di
spesa della parte corrente del bilancio". 
  23.   Per   l'anno   2015   la   Giunta   regionale,   nelle   more
dell'approvazione della programmazione degli interventi di  cui  alle
leggi regionali 3 novembre 1999, n. 98  (Disciplina  regionale  delle
attivita' cinematografiche, audiovisive e multimediali) e 23 dicembre
2014, n. 46 (Legge europea  regionale  2014),  stabilisce  criteri  e
modalita' per la concessione  di  contributi  a  favore  di  soggetti
operanti nel campo della pedagogia teatrale, della  cinematografia  e
della tradizione coristica e musicale. 
  24. Il Servizio regionale competente in materia di cultura  concede
i contributi di cui al comma 23 previa emanazione di avviso  pubblico
e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato
di importanza minore. 
  25. I contributi di cui ai commi 23 e 24  sono  concessi  anche  al
fine dell'adeguamento dei  locali  utilizzati  dai  beneficiari  alle
norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza. 
  26. Alla copertura finanziaria delle  spese  per  l'attuazione  dei
commi 23 e 24 si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini
di  competenza  e  cassa,  del  Bilancio  regionale  per  l'esercizio
finanziario 2015: 
    a) in aumento di euro 130.000,00 sul capitolo di spesa  di  nuova
istituzione nell'ambito dell'UPB 10.01.005 da denominare  "Interventi
nel campo della pedagogia teatrale e della cinematografia"; 
    b) in aumento di euro 20.000,00 sul capitolo di entrata n.  35020
- UPB 03.05.002 denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri  di
urbanizzazione per il recupero dei sottotetti"; 
    c) in aumento di euro 60.000,00 sul capitolo di entrata n.  36201
- UPB 03.05.001 denominato "Recupero di somme erogate su capitoli  di
spesa della parte corrente del bilancio"; 
    d) in aumento di euro 50.000,00 sul capitolo di entrata n.  31150
-  UPB  03.05.001  denominato  "Proventi  canoni  concessioni   acque
minerali e termali". 
  27. I contributi di cui al presente articolo, fatta  eccezione  per
quanto diversamente disposto dai commi 16  e  25,  sono  destinati  a
finanziare i costi di funzionamento, come  indicati  al  paragrafo  5
dell'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  sostenuti   per
l'attivita' svolta ivi comprese le iniziative volte  a  salvaguardare
l'equilibrio del bilancio  ed  e'  quantificato  nel  rispetto  delle
disposizioni del medesimo art. 53.