(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 7 ottobre 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali  in
materia di attivita'  culturali),  come  modificata  dall'articolo  1
della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti  in  materia
di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale); 
  Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 28  della  legge
regionale 16/2014, ai sensi dei quali: «La Regione  sostiene:  a)  il
teatro amatoriale regionale; b) il settore del folclore regionale; c)
la collaborazione fra  i  diversi  gruppi  corali  regionali;  d)  la
collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali» e «[...] la
Regione riconosce la rilevanza regionale dei  seguenti  soggetti:  a)
l'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia; b) l'Unione
dei Gruppi Folcloristici del Friuli  Venezia  Giulia  (UGF  FVG);  c)
l'Unione  Societa'  Corali  del  Friuli  Venezia  Giulia  (USCI);  d)
l'Associazione  Nazionale  Bande  Italiane  Musicali  Autonome-Friuli
Venezia Giulia (ANBIMA FVG)»; 
  Visti,   in   particolare,   i   finanziamenti   annuali   previsti
dall'articolo  28,  comma  3,  della  legge  regionale  16/2014,   da
realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, destinati ai
soggetti rappresentativi di cui al comma 2, per  il  funzionamento  e
per lo sviluppo delle attivita' degli stessi; 
  Visto, altresi', l'articolo 28, comma 3-bis, della legge regionale,
ai sensi del quale «il finanziamento annuale di cui  al  comma  3  e'
altresi'  finalizzato  al  funzionamento  ed  allo   sviluppo   delle
attivita' dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi  di  cui
al comma 2, svolte anche fuori regione.  A  tale  scopo,  la  Regione
delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio  di  funzioni
amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali
soggetti affiliati»; 
  Visto il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014, ai
sensi  del  quale  «con  regolamento  regionale,  da  adottare  entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
sentita  la  Commissione  consiliare  competente,  sono  definiti  le
modalita' di attuazione del sostegno di cui al comma 1,  che  possono
anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalita' per  la
determinazione  delle  quote  del  finanziamento  annuale  destinate,
rispettivamente,  ai  soggetti  rappresentativi  ed  ai  soggetti  ai
medesimi affiliati, le modalita' di esercizio delle funzioni delegate
ai soggetti rappresentativi,  i  criteri  di  riparto  delle  risorse
destinate ai soggetti  affiliati  ai  soggetti  rappresentativi  e  i
criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3»; 
  Visto il proprio decreto 5  giugno  2015,  n.  0112/Pres.,  recante
«Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi
a  sostegno  di  teatro  amatoriale,  folclore,  cori  e  bande,   in
attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)»; 
  Visto il comma 1-bis dell'articolo  32-bis  della  legge  regionale
16/2014, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge
regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34
della legge regionale 21/2007), ai sensi del quale «gli incentivi  di
cui agli articoli [...]  28,  su  richiesta  del  beneficiario,  sono
erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine
stabilito dai  relativi  regolamenti.  L'erogazione  della  rimanente
quota dell'incentivo e' effettuata nel termine stabilito dai medesimi
regolamenti,  e   comunque   successivamente   all'approvazione   del
rendiconto   dell'impiego   del    medesimo    incentivo    assegnato
nell'esercizio precedente. [...]»; 
  Ritenuto  di  dover  adeguare  la   disciplina   dei   procedimenti
contributivi contenuta nel citato  Regolamento  emanato  con  proprio
decreto  n.  0112/Pres./2015,  ed  in  particolare  i   termini   del
procedimento  di  liquidazione  del  saldo  dell'incentivo  concesso,
contenuti nel comma 2 dell'articolo 9 del citato Regolamento  emanato
con proprio decreto n. 0112/Pres./2015,  alla  previsione  introdotta
con il citato comma 1-bis dell'articolo 32-bis della legge  regionale
16/2014; 
  Visto l'articolo 34 della legge regionale  16/2014,  ai  sensi  del
quale «per le modifiche ai regolamenti di cui  alla  presente  legge,
riguardanti [...], le modalita'  di  concessione  ed  erogazione  del
contributo, di eventuali anticipi e di  eventuali  ulteriori  effetti
dell'ammissione al finanziamento, le modalita' di comunicazione  e  i
termini del procedimento, si prescinde dal parere  della  Commissione
consiliare competente»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista  la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  1808  del   18
settembre, con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  di
modifica del "Regolamento in materia di concessione e di liquidazione
di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande,
in attuazione dell'articolo 28, comma 4,  della  legge  regionale  11
agosto  2014,  n.  16  (Norme  regionali  in  materia  di   attivita'
culturali)", emanato con  decreto  del  Presidente  della  Regione  5
giugno 2015, n. 112»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  di  modifica  del  "Regolamento  in
materia di concessione e di liquidazione di incentivi a  sostegno  di
teatro  amatoriale,   folclore,   cori   e   bande,   in   attuazione
dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto  2014,  n.
16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)", emanato  con
decreto del Presidente della Regione 5  giugno  2015,  n.  112»,  nel
testo  allegato  al  presente  decreto,  di  cui  costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI