(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 7 ottobre 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale); Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali: «La Regione sostiene: a) il teatro amatoriale regionale; b) il settore del folclore regionale; c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali; d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali» e «[...] la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti: a) l'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia; b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG); c) l'Unione Societa' Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI); d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG)»; Visti, in particolare, i finanziamenti annuali previsti dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 16/2014, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, destinati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, per il funzionamento e per lo sviluppo delle attivita' degli stessi; Visto, altresi', l'articolo 28, comma 3-bis, della legge regionale, ai sensi del quale «il finanziamento annuale di cui al comma 3 e' altresi' finalizzato al funzionamento ed allo sviluppo delle attivita' dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati»; Visto il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalita' di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalita' per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi ed ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalita' di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3»; Visto il proprio decreto 5 giugno 2015, n. 0112/Pres., recante «Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)»; Visto il comma 1-bis dell'articolo 32-bis della legge regionale 16/2014, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), ai sensi del quale «gli incentivi di cui agli articoli [...] 28, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dai relativi regolamenti. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo e' effettuata nel termine stabilito dai medesimi regolamenti, e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del medesimo incentivo assegnato nell'esercizio precedente. [...]»; Ritenuto di dover adeguare la disciplina dei procedimenti contributivi contenuta nel citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0112/Pres./2015, ed in particolare i termini del procedimento di liquidazione del saldo dell'incentivo concesso, contenuti nel comma 2 dell'articolo 9 del citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0112/Pres./2015, alla previsione introdotta con il citato comma 1-bis dell'articolo 32-bis della legge regionale 16/2014; Visto l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale «per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti [...], le modalita' di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalita' di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1808 del 18 settembre, con la quale e' stato approvato il «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI