(Pubblicata nel Supp. ord. alla Gazzetta Ufficiale 
     della Regione Siciliana (p. I) n. 41 del 9/10/2015 (n. 36) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Definizione e scopo della biobanca di ricerca 
 
  1. La  biobanca  di  ricerca,  di  seguito  BBR,  e'  un'unita'  di
servizio, senza scopo di lucro diretto, finalizzata alla raccolta  ed
alla  lavorazione,  alla  conservazione,  allo  stoccaggio  ed   alla
distribuzione di materiale  biologico  umano  ad  enti  e  gruppi  di
ricerca regionali, nazionali e internazionali,  ad  esclusione  delle
attivita' previste dalla legge 1° aprile 1999,  n.  91  e  successive
modifiche ed integrazioni, dalla legge 21  ottobre  2005,  n.  219  e
successive modifiche ed integrazioni  e  dal  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n. 191. 
  2. La BBR comprende sia le biobanche genetiche e di popolazione sia
le biobanche per lo studio di una determinata patologia geneticamente
non trasmissibile.  Le  BBR  di  popolazione  conservano  i  campioni
biologici, quali ad esempio cellule, tessuti e liquidi biologici, che
provengono da  soggetti  che  possono  far  parte  della  popolazione
generale, o di particolari popolazioni, come quelle caratterizzate da
una ridotta variabilita' genetica  dovuta  all'isolamento  ed  a  una
forte endogamia. Le BBR di patologia  conservano  campioni  biologici
che provengono da soggetti  affetti  da  specifiche  patologie  e  da
individui sani, in particolare: persone e famiglie con patologie rare
e comuni, individui o gruppi  di  popolazioni  affetti  da  patologie
genetiche  e  idonei  per  studi  di  farmaco  genetica,  gruppi   di
popolazione  di  controllo.  I  campioni  biologici  possono   essere
raccolti in molteplici ambiti clinici, come nell'ambito di  trials  o
di specifici progetti di  ricerca,  o  sono  prelevati  da  pazienti,
previa acquisizione del  consenso  informato,  in  grado  di  portare
valore aggiunto alla biobanca. 
  3. La  BBR  gestisce  materiale  biologico  umano,  in  particolare
campioni di tessuto, cellule,  linee  cellulari,  liquidi  biologici,
DNA, RNA, microvescicole extracellulari. 
  4.  Le  fonti  del  materiale  biologico  gestito  dalle  BBR  sono
rappresentate da materiale specificatamente  prelevato  e  conservato
per successivo uso di  ricerca,  surplus  di  materiale  derivato  da
interventi diagnostici, tra cui screening, o terapeutici e  materiale
donato per trapianto e non idoneo allo scopo. 
  5.  La  BBR  assicura  la  distribuzione  dei  materiali  biologici
conservati a ricercatori di altre strutture  regionali,  nazionali  e
internazionali che ne facciano richiesta. 
  6. Tutti gli enti sanitari, pubblici e privati, possono contribuire
alla  raccolta  di  campioni  conservati  presso   la   BBR,   previa
accettazione del Comitato di valutazione di cui all'articolo 4, comma
3. 
  7. La tipologia del materiale biologico da destinare  al  bancaggio
deve essere coerente con l'expertise della struttura sede della BBR.