(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
  23 dicembre 2015 Anno XLVI - n. 22) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifica all'art. 4 della legge regionale  7  novembre  2013,  n.  33
  (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 4  della  l.r.  33/2013  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Nelle more dell'affidamento dei servizi di  cui  all'art.
14, le risorse  per  il  trasporto  pubblico  locale  su  gomma  sono
ripartite secondo le quote percentuali di cui all'art. 29. 
    5-ter. Le risorse per i servizi minimi, relative sia  ai  servizi
di trasporto ferroviario che ai servizi di trasporto su  gomma,  sono
assegnate tenuto conto del raggiungimento, da parte di  ogni  singolo
gestore, dei  parametri  di  efficientamento  del  servizio  previsti
dall'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135  e  dai  decreti
attuativi.».