(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 366 del 5 aprile 2016; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «a) il reddito complessivo IRPEF dichiarato (come definito dal testo unico delle imposte sui redditi) o risultante dal modello CU (certificazione unica), ovvero da altra documentazione rilasciata dai soggetti eroganti, decurtato della deduzione per l'abitazione principale, degli oneri fiscalmente deducibili e delle borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Non vengono considerati gli arretrati relativi ad anni precedenti;». 2. La lettera c) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «c) gli importi netti dei compensi per prestazioni di lavoro accessorio;». 3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e' inserita la seguente lettera e/bis): «e/bis) il reddito esente da imposizione fiscale di docenti, ricercatori e lavoratori che sono rientrati in Italia;».