(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                 Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2016) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 366 del 5 aprile
2016; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. La  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  13  del  decreto  del
presidente della provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita:  «a)  il  reddito  complessivo  IRPEF
dichiarato (come definito dal testo unico delle imposte sui  redditi)
o risultante dal modello CU (certificazione unica), ovvero  da  altra
documentazione rilasciata  dai  soggetti  eroganti,  decurtato  della
deduzione  per  l'abitazione  principale,  degli  oneri   fiscalmente
deducibili e delle borse di studio erogate dalla  Provincia  autonoma
di Bolzano in base alla  situazione  reddituale  e  patrimoniale  del
nucleo familiare. Non vengono considerati gli arretrati  relativi  ad
anni precedenti;». 
  2. La  lettera  c)  del  comma  2  dell'art.  13  del  decreto  del
presidente della provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  e  successive
modifiche, e' cosi' sostituita: «c) gli importi  netti  dei  compensi
per prestazioni di lavoro accessorio;». 
  3. Dopo la lettera e) del comma 2  dell'art.  13  del  decreto  del
presidente della provincia  11  gennaio  2011,  n.  2,  e  successive
modifiche, e' inserita la seguente lettera e/bis): «e/bis) il reddito
esente da imposizione fiscale di docenti,  ricercatori  e  lavoratori
che sono rientrati in Italia;».