(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Considerato quanto segue: 1. La l.r. 21/2012 e' intervenuta a revisionare la disciplina dettata in tema di tutela dei corsi d'acqua e delle aree a rischio idraulico, gia' contenuta negli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di risolvere taluni problemi interpretativi sorti nella fase della loro prima applicazione e favorire l'uniformita' dell'azione amministrativa nel territorio regionale; 2. In sede di revisione della disciplina sono state introdotte procedure semplificate per particolari tipologie di intervento, assicurando comunque la preventiva messa in sicurezza idraulica e senza aggravio per la pericolosita' idraulica del contorno; 3. In conformita' a tali obiettivi ed al fine di rispondere ad un'esigenza di riqualificazione delle sponde dei tratti urbani dei fiumi, nonche' di valorizzazione degli impianti di forte interesse pubblico storicamente collocati nelle fasce oggetto di protezione di cui alla l.r. 21/2012, e' opportuno introdurre nella stessa specifiche disposizioni a cio' finalizzate; Approva la presente legge: Art. 1 Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all'art. 1 della l.r. 21/2012. Modifiche all'art. 1 della l.r. 21/2012 1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'art. 1 della legge 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua), e' aggiunta la seguente: «e-bis) ai manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica, la non alterazione del buon regime delle acque e il non aggravio del rischio idraulico.». 2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della l.r. 21/2012 e' inserito il seguente: «5-bis. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 5, lettera e bis), e all'art. 2, comma 2-bis, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuita' da almeno quaranta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge connesse al territorio antropizzato.».