(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 21 del 27 maggio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  sulle
opere idrauliche); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Vista la legge  regionale  21  maggio  2012,  n.  21  (Disposizioni
urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi
d'acqua); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La l.r. 21/2012 e' intervenuta  a  revisionare  la  disciplina
dettata in tema di tutela dei corsi d'acqua e delle  aree  a  rischio
idraulico, gia' contenuta  negli  articoli  141  e  142  della  legge
regionale 27 dicembre 2011,  n.  66  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2012), al fine di  risolvere  taluni  problemi  interpretativi  sorti
nella fase della loro prima  applicazione  e  favorire  l'uniformita'
dell'azione amministrativa nel territorio regionale; 
    2. In sede di revisione della disciplina  sono  state  introdotte
procedure  semplificate  per  particolari  tipologie  di  intervento,
assicurando comunque la preventiva messa  in  sicurezza  idraulica  e
senza aggravio per la pericolosita' idraulica del contorno; 
    3. In conformita' a tali obiettivi ed al fine  di  rispondere  ad
un'esigenza di riqualificazione delle sponde dei  tratti  urbani  dei
fiumi, nonche' di valorizzazione degli impianti  di  forte  interesse
pubblico storicamente collocati nelle fasce oggetto di protezione  di
cui  alla  l.r.  21/2012,  e'  opportuno  introdurre   nella   stessa
specifiche disposizioni a cio' finalizzate; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
Sostituzione di manufatti esistenti nelle  aree  di  cui  all'art.  1
  della l.r. 21/2012. Modifiche all'art. 1 della l.r. 21/2012 
  1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell'art. 1 della legge 21 maggio
2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di  difesa  dal  rischio
idraulico e tutela dei corsi d'acqua), e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis)  ai  manufatti  sostitutivi  o  adeguativi   di   manufatti
esistenti nei  tratti  urbani  dei  fiumi,  finalizzati  a  garantire
funzioni di interesse pubblico storicizzate, come  individuati  negli
strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi  sia  assicurata
la sicurezza idraulica, la non  alterazione  del  buon  regime  delle
acque e il non aggravio del rischio idraulico.». 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della l.r. 21/2012  e'  inserito  il
seguente: 
  «5-bis. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di  cui  al
comma 5, lettera e bis), e all'art.  2,  comma  2-bis,  si  intendono
quelle presenti in modo continuativo senza soluzione  di  continuita'
da almeno quaranta  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge connesse al territorio antropizzato.».