(Pubblicata nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  Ufficiale  della
      Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 3 maggio 2015) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14  «Norme  per
  la formazione di base, specialistica e continua nonche' altre norme
  in ambito sanitario» 
  1. Dopo l'art. 17, comma 5, della  legge  provinciale  15  novembre
2002, n. 14, e' inserito il seguente comma: 
  «6. Con il  regolamento  sulla  formazione  specifica  in  medicina
generale,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  puo'  prevedere   la
concessione di  un'indennita'  aggiuntiva  a  favore  di  coloro  che
ricoprono un posto di formazione e sono  in  possesso  dell'attestato
riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
e successive modifiche, o di un attestato equipollente.». 
  2. Il comma 1 dell'art. 18  della  legge  provinciale  15  novembre
2002, n. 14, e' cosi' sostituito: 
  «1. I medici tutori sono medici di  medicina  generale  e,  per  la
parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera
scelta, convenzionati da almeno sei anni con  il  Servizio  sanitario
nazionale o provinciale e in possesso della titolarita' di un  numero
di assistiti almeno pari alla meta' del massimale vigente.  I  medici
tutori devono operare in  uno  studio  professionale  accreditato  ai
sensi dell'art. 16. I medici che svolgono la funzione  docente  o  di
coordinamento o tutoriale sono iscritti in un  elenco  provinciale  a
tal fine istituito.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 30  della  legge  provinciale  15  novembre
2002, n. 14, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «3. Con regolamento d'esecuzione, la Provincia autonoma di  Bolzano
puo' prevedere la concessione di un'indennita' aggiuntiva a favore di
coloro che ricoprono un posto di  formazione  nell'Azienda  sanitaria
dell'Alto Adige e sono in possesso dell'attestato riferito al diploma
di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modifiche, o di un attestato equipollente.». 
  4. Dopo l'art. 32 della legge provinciale 15 novembre 2002, n.  14,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 32-bis (Conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari). - 1.
Per favorire la conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari e  per
un periodo non superiore a  12  mesi,  al  medico  specializzando  e'
consentita la frequenza della  formazione  medica  specialistica  con
impegno ad orario ridotto, con successivo  recupero  delle  attivita'
formative non svolte. 
  2. Nel corso del periodo di  formazione  medica  specialistica  con
orario ridotto di cui al  comma  1  il  trattamento  economico  viene
proporzionalmente ridotto.».