(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 22/I-II del 31 maggio 2016) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  544  del  24
maggio 2016; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modifiche dell'art. 8 del decreto del presidente della  provincia  1°
  febbraio  2013,  n.   4,   recante   «Regolamento   di   esecuzione
  sull'imposta comunale di soggiorno» 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del  decreto  del  presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n.  4,  e'  inserito  il  seguente  comma
1-bis: 
  «1-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018  l'imposta  comunale  di
soggiorno di cui al comma 1 e'  determinata  per  ogni  pernottamento
nella misura di: 
  a) euro 1,60 per gli esercizi ricettivi di  cui  all'art.  5  della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione  di
quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle; 
  b) euro 1,20 per gli esercizi ricettivi di  cui  all'art.  5  della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione  di
tre stelle e tre stelle "superior"; 
  c) euro 0,85 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'art.
1, comma 2, della legge provinciale.». 
  2. Il  comma  2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «2. Il comune  puo'  aumentare,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, l'imposta comunale di  soggiorno  in  via  generale  o  per
particolari  progetti,  previo  parere  dell'associazione   turistica
territorialmente competente, fino a un importo massimo di euro  2,50.
L'aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di  cui  all'art.  1,
comma 2, della legge provinciale e si applica  in  genere  in  misura
proporzionale. In questo caso l'importo dell'aumento  e'  arrotondato
per  eccesso  ai  10  centesimi.  Per  servizi  ed   iniziative   che
interessano tutte le categorie ricettive, l'aumento puo' essere anche
della stessa misura per tutte le categorie ricettive. Il comune  puo'
assegnare  una  parte  o  l'intero  gettito  derivante   dall'aumento
dell'imposta   direttamente   al   consorzio    turistico,    qualora
espressamente  previsto  da  un  parere  dell'associazione  turistica
territorialmente competente, altrimenti  l'intero  gettito  derivante
dall'aumento  rimane  all'associazione   turistica   territorialmente
competente.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, e' inserito
il seguente comma 2-bis: 
  «2-bis. L'aumento di cui al comma 2  si  intende  addizionale  agli
importi dell'imposta comunale di  soggiorno  di  cui  ai  commi  1  e
1-bis.».