(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 91 Speciale del 24 giugno 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Principi ispiratori 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi e della normativa di settore, disciplina il «Sistema della panificazione artigianale» sul territorio regionale, al fine di garantire l'esercizio dell'attivita' di panificazione, di assicurare la qualita' professionale degli operatori, valorizzare le produzioni artigianali, il pane fresco e di filiera, le specificita' tradizionali e territoriali, la sicurezza igienico-sanitaria. 2. La Regione valorizza, altresi', l'attivita' di panificazione attraverso la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e aggiornamento professionale per i Responsabili dell'attivita' produttiva, di cui all'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Le disposizioni ed i principi della presente legge non si applicano alle imprese che svolgono attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.