(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
             Abruzzo n. 91 Speciale del 24 giugno 2016) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente  legge e  ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
                         Principi ispiratori 
 
  1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi e della  normativa
di settore, disciplina il «Sistema della  panificazione  artigianale»
sul  territorio  regionale,  al   fine   di   garantire   l'esercizio
dell'attivita'  di   panificazione,   di   assicurare   la   qualita'
professionale degli operatori, valorizzare le produzioni artigianali,
il  pane  fresco  e  di  filiera,  le  specificita'  tradizionali   e
territoriali, la sicurezza igienico-sanitaria. 
  2. La Regione valorizza,  altresi',  l'attivita'  di  panificazione
attraverso la partecipazione obbligatoria a  corsi  di  formazione  e
aggiornamento  professionale  per   i   Responsabili   dell'attivita'
produttiva, di cui all'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  3. Le disposizioni ed  i  principi  della  presente  legge  non  si
applicano alle imprese che svolgono attivita' di somministrazione  di
alimenti e bevande.