(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2  del  29  luglio  2016  al
         Bollettino Ufficiale n. 30 della Regione Piemonte) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Liquidazione delle IPAB 
 
  1. La Giunta regionale, su richiesta dell'istituzione  pubblica  di
assistenza e beneficenza (IPAB) che si trovi in condizioni economiche
di grave dissesto, o d'ufficio,  dispone  la  messa  in  liquidazione
dell'ente, nominando contestualmente un commissario  liquidatore  per
accertare la cessazione  dell'attivita'  e  procedere  alle  relative
operazioni;  al  personale  in  servizio  si  applicano,  in   quanto
compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
  2. Si  applicano,  in  quanto  compatibili  ed  in  relazione  alle
competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di  cui
alla legge  4  dicembre  1956,  n.  1404  (Soppressione  e  messa  in
liquidazione di enti di  diritto  pubblico  e  di  altri  enti  sotto
qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale). 
  3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette  gli  atti  alla
Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la  devoluzione
del patrimonio che eventualmente residui prioritariamente  al  comune
di   competenza   o   ad   altro   ente    che    svolge    attivita'
socio-assistenziale   sul   territorio   del    medesimo    distretto
socio-sanitario.