(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 del 29 luglio 2016 al Bollettino Ufficiale n. 30 della Regione Piemonte) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Liquidazione delle IPAB 1. La Giunta regionale, su richiesta dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) che si trovi in condizioni economiche di grave dissesto, o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attivita' e procedere alle relative operazioni; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Si applicano, in quanto compatibili ed in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale). 3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'IPAB e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui prioritariamente al comune di competenza o ad altro ente che svolge attivita' socio-assistenziale sul territorio del medesimo distretto socio-sanitario.