(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2016). IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'art. 205, comma 3; Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Considerato quanto segue: 1. L'esigenza di dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale di cui all'art. 3 della legge n. 549/1995 per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, al fine di disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica di tali rifiuti; 2. E' necessario garantire l'entrata in vigore della legge entro il 31 luglio 2016, al fine di rendere applicabili le nuove aliquote dal 1° gennaio 2017 ai sensi della legge n. 549/1995; Approva la presente legge: Art. 1 Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996. 1. Il comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ), e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria 2004), l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' determinato in: a) € 4,33 a tonnellata per i rifiuti speciali inerti non pericolosi ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); b) € 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti nella lettera a), derivanti: 1) da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice CER 01, con esclusione dei rifiuti non specificati altrimenti compresi in tale categoria; 2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati con il codice CER 17; 3) da processi termici identificati con il codice CER 10, come individuati nell'allegato A della presente legge; 4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05; c) nella misura di cui all'art. 30 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati; d) € 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b); e) nella misura di cui agli articoli 30-bis e 30-quinquies della legge regionale n. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati; f) € 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'art. 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 36/2003; g) € 25,82 a tonnellata per i rifiuti pericolosi diversi da quelli indicati alla lettera e)».