(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30  del
                          29 luglio 2016). 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto; 
  Vista  la   legge   28   dicembre   1995,   n.   549   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica) e, in  particolare,  l'art.
3; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) e, in particolare, l'art. 205, comma 3; 
  Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n.  60  (Disposizioni  per
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica  dei
rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge  28  dicembre  1995,  n.
549); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'esigenza di dettare nuove aliquote per la determinazione del
tributo speciale di cui all'art. 3 della legge  n.  549/1995  per  il
deposito in discarica e in impianti di incenerimento  senza  recupero
energetico dei rifiuti solidi, al fine di disincentivare  il  ricorso
allo smaltimento in discarica di tali rifiuti; 
    2. E' necessario garantire l'entrata in vigore della legge  entro
il 31 luglio 2016, al fine di rendere applicabili le  nuove  aliquote
dal 1° gennaio 2017 ai sensi della legge n. 549/1995; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche
  all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996. 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 23-bis  della  legge  regionale  29  luglio
1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art.  3  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 ), e' sostituito dal seguente: 
  «1. In attuazione dell'art. 26 della legge 18 aprile  2005,  n.  62
(Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   legge
comunitaria 2004), l'ammontare del tributo speciale per  il  deposito
in discarica dei rifiuti solidi, e' determinato in: 
    a) €  4,33  a  tonnellata  per  i  rifiuti  speciali  inerti  non
pericolosi ammissibili al conferimento in  discarica  per  i  rifiuti
inerti ai sensi delle norme di attuazione del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva  1999/31/CE  relativa
alle discariche di rifiuti); 
    b) € 7,33 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, non
rientranti nella lettera a), derivanti: 
      1) da prospezione, estrazione da miniera o  cava,  nonche'  dal
trattamento fisico o chimico dei minerali, identificati con il codice
CER  01,  con  esclusione  dei  rifiuti  non  specificati  altrimenti
compresi in tale categoria; 
      2) da operazioni di costruzione e demolizione identificati  con
il codice CER 17; 
      3) da processi termici identificati con il codice CER 10,  come
individuati nell'allegato A della presente legge; 
      4) dalla lavorazione idrometallurgica del rame identificati con
il codice CER 11 02 06, diversi da quelli della voce 11 02 05; 
    c) nella misura di cui all'art. 30 quater della  legge  regionale
18 maggio 1998, n. 25  (Norme  per  la  gestione  dei  rifiuti  e  la
bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti  di
trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati; 
    d) € 15,00 a tonnellata per i  rifiuti  speciali  non  pericolosi
diversi da quelli indicati alle lettere a) e b); 
    e) nella misura di cui agli articoli 30-bis e 30-quinquies  della
legge regionale n. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati; 
    f) € 15,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili
e non reattivi di cui all'art. 7, comma 3, lettera  c),  del  decreto
legislativo n. 36/2003; 
    g) € 25,82 a tonnellata  per  i  rifiuti  pericolosi  diversi  da
quelli indicati alla lettera e)».