(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33  del
                           5 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto-legge 5 maggio 2016, n. 59  (Disposizioni  urgenti
in materia di procedure esecutive e  concorsuali,  nonche'  a  favore
degli  investitori  in  banche  in  liquidazione.)  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Considerato quanto segue: 
    nel quadro delle procedure di risoluzione  delle  crisi  bancarie
disciplinate  dal  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180
(Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio), e dal  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  181
(Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  e  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/  CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,   2007/36/CE,   2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE)  n.
648/2012, del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio),  lo  Stato  ha
introdotto disposizioni volte ad  attuare  programmi  di  risoluzione
delle  crisi  nei  confronti  delle  rispettive  banche,   tutte   in
situazione di  amministrazione  straordinaria  e,  nel  contempo,  ha
dettato regole che hanno colpito gli obbligazionisti di tali banche; 
  1. La legge regionale n. 82/2015 ha introdotto,  all'art.  21,  una
forma di  sostegno  all'assistenza  legale  per  gli  obbligazionisti
toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli
istituti  bancari  interessati  dal  riordino  operato  dallo  Stato,
stanziando, a tal fine, una somma pari ad euro 200.000,00; 
  2. Il sopracitato art. 21  della  legge  regionale  n.  82/2015  ha
altresi' stabilito che per accedere  al  contributo,  destinato  alle
persone fisiche residenti in Toscana, occorre essere  obbligazionisti
delle banche coinvolte  ed  avere  un  valore  dell'Indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 40.000,00; 
  3. Occorre modificare l'art. 21, in  quanto  non  tiene  conto  del
mutato quadro giuridico che rende piu' corretto  parlare  di  «azione
risarcitoria  o  di  tutela  legale»  anziche'  di  sola  «assistenza
legale»; 
  4. Occorre, inoltre, intervenire, al fine di eliminare aggravi  per
i  cittadini  beneficiari  della  norma,  sul  sopra-citato  art.  21
eliminando il riferimento all'ISEE; 
  5. Si mantiene il rinvio alla deliberazione della giunta  regionale
per la definizione dei criteri e delle modalita'  di  erogazione  del
contributo,  ma  occorre  altresi'   modificare   le   modalita'   di
coinvolgimento delle associazioni dei  consumatori  e  degli  utenti,
rendendoli parte maggiormente attiva nella procedura di sostegno agli
obbligazionisti, indipendentemente  che  essi  si  siano  rivolti  ad
associazioni iscritte  all'elenco  di  cui  all'art.  4  della  legge
regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa
dei consumatori e degli utenti), ovvero ad associazioni non  iscritte
al medesimo elenco, o anche a legali privati. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
Sostegno  all'assistenza  legale  per  gli  obbligazionisti   toscani
  danneggiati dalle recenti crisi bancarie. Sostituzione dell'art. 21
  della legge regionale n. 82/2015 
  1. L'art.  21  della  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  82
(Disposizioni di  carattere  finanziario.  Collegato  alla  legge  di
stabilita' per l'anno 2016), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 21 (Assistenza per gli  obbligazionisti  toscani  danneggiati
dalle crisi bancarie). - 1. La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a
destinare la somma di euro 200.000,00 per contributi a sostegno delle
persone  fisiche  residenti  in   Toscana   che   abbiano   contratto
obbligazioni subordinate e siano state danneggiate  dalle  situazioni
di crisi in cui sono incorsi gli  istituti  bancari  interessati  dal
riordino operato con  il  decreto-legge  22  novembre  2015,  n.  183
(Disposizioni urgenti per il settore creditizio) decaduto per mancata
conversione, e successivamente dalla legge 28 dicembre 2015,  n.  208
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato "legge di stabilita' 2016"), art. 1, commi  842-861,  che
ha fatti salvi gli  effetti  prodotti  dal  citato  decreto-legge  n.
183/2015. 
  2. Con deliberazione della  giunta  regionale,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono
disciplinate le modalita' di erogazione  dei  contributi  di  cui  al
comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori  e  degli  utenti
iscritte all'elenco di  cui  all'art.  4  della  legge  regionale  20
febbraio 2008, n.  9  (Norme  in  materia  di  tutela  e  difesa  dei
consumatori e degli utenti) quale rimborso per le spese sostenute per
avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale
a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1. 
  3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari  ad  euro  200.000,00
per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione  12
"Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia",  Programma   05
"Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del  bilancio
di previsione 2016-2018, annualita' 2016.». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 2 agosto 2016 
 
                                             La Vicepresidente: Barni 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 26 luglio 2016. 
(Omissis).