(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 9 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditivita' per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilita' di prodotti agricoli di alto valore qualitativo. 2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalita': a) ammodernamento del sistema agricolo e agro-alimentare, al fine di accrescerne la produttivita', la competitivita' e la redditivita', in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalita' degli addetti; b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunita' occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati; c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali; d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo; e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali; f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualita'; g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali; h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie autoctone; i) valorizzazione del comparto vegetale; j) valorizzazione della biodiversita' e delle produzioni integrate e biologiche e sostegno alla biosicurezza.