(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2016) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista  la  legge  regionale  16  ottobre  2014,  n.  17   «Riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  Servizio  sanitario
regionale  e  norme  in  materia  di   programmazione   sanitaria   e
sociosanitaria» ed in particolare: 
    l'art. 48, comma 1, che prevede che  con  «regolamento  regionale
sono  stabiliti  i  requisiti,  i  criteri  e  le   evidenze   minimi
strutturali, tecnologici e  organizzativi  per  la  realizzazione  di
strutture sanitarie e sociosanitarie e per l'esercizio  di  attivita'
sanitarie e sociosanitarie specifici  per  le  diverse  tipologie  di
struttura»; 
    l'art. 49, comma 1 che prevede  che  «con  regolamento  regionale
sono stabiliti i requisiti ulteriori  di  qualificazione  rispetto  a
quelli stabiliti ai sensi dell'art. 48, nonche' ai sensi dell'atto di
intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012»; 
  Richiamato  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
«Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma  dell'art.  1
legge 23 ottobre 1992, n. 421» che  prevede,  agli  articoli  8  bis,
8-ter e 8-quater, l'autorizzazione per la realizzazione di  strutture
e l'esercizio di  attivita'  sanitarie  e  socio  sanitarie,  nonche'
l'accreditamento   istituzionale   delle   strutture   sanitarie    e
sociosanitarie  pubbliche  e  private,  subordinatamente  alla   loro
rispondenza ai requisiti ulteriori  di  qualificazione  e  alla  loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale; 
  Richiamato l'art. 1, comma 796, lettera t, della legge 27  dicembre
2006 (finanziaria 2007), come modificato dall'art. 7, comma 1-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.  150,  aggiunto  dalla  legge  di
conversione 27 febbraio 2014, n.  15  che  dispone  che  «le  regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal
1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture
private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'art. 8-quater,  comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  non  confermati
dagli accreditamenti definitivi di cui all'art.  8-quater,  comma  1,
del  medesimo  decreto  legislativo  n.  502  del  1992;  le  regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che  dal
31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti  provvisori  di  tutte  le
altre strutture sanitarie e socio-sanitarie  private,  nonche'  degli
stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n.
323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di  cui  all'art.
8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992»; 
  Richiamato il succitato art. 48 della legge  regionale  n.  17/2014
laddove dispone che le previsioni  in  esso  contenute  si  applicano
anche  alle  strutture  il   cui   procedimento   per   il   rilascio
dell'autorizzazione   alla   realizzazione   o    dell'autorizzazione
dell'esercizio dell'attivita' e' avviato o concluso entro la data  di
entrata in vigore della medesima legge e comunque entro il 31 ottobre
2014, sulla base della previgente normativa; 
  Visto  il  «Regolamento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   e
dell'accreditamento  istituzionale  alle   strutture   sanitarie   di
riabilitazione funzionale per le disabilita' fisiche e sensoriali  in
attuazione degli articoli 48 e 49 della legge  regionale  16  ottobre
2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo  del
Servizio sanitario regionale e norme  in  materia  di  programmazione
sanitaria e sociosanitaria)»  predisposto  dalla  Direzione  centrale
salute integrazione socio sanitaria politiche sociali e famiglia; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1385  del  22
luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e
dell'accreditamento  istituzionale  alle   strutture   sanitarie   di
riabilitazione funzionale per le disabilita' fisiche e sensoriali  in
attuazione degli articoli 48 e 49 della legge  regionale  16  ottobre
2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo  del
Servizio sanitario regionale e norme  in  materia  di  programmazione
sanitaria  e  sociosanitaria)»  nel  testo   allegato   al   presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI