(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 20 luglio 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis); 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La  regione  assicura  un  ordinato  svolgimento  dell'attivita'
estrattiva delle sostanze minerali di seconda  categoria  cosi'  come
definite dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme
di  carattere  legislativo  per  disciplinare   la   ricerca   e   la
coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli  obiettivi
della  pianificazione  territoriale  e  di  sviluppo   dell'economia,
nonche'  nel  rispetto  dei  valori  ambientali,  della  tutela   del
paesaggio,  della  riduzione  del   consumo   del   suolo   e   della
sostenibilita' dell'attivita' estrattiva per tipologia e quantita' di
sostanza  minerale,  rispetto  alle  caratteristiche  del  territorio
regionale. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1  l'attivita'  estrattiva  e'
svolta nelle zone omogenee  D4,  come  definite  dallo  strumento  di
pianificazione territoriale regionale. 
  3.  La  regione  riconosce  che  il  suolo  e'  un  bene  comune  e
fondamentale  da  conservare  quale  patrimonio  da  consegnare  alle
generazioni future. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3 la regione: 
    a)  promuove  la  ricerca  di  materiali  alternativi  a   quelli
provenienti dall'attivita' di cava e la sperimentazione di tecnologie
innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi  e  il  recupero  di
materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e  il  consumo  di
risorse non rinnovabili; 
    b) favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse. 
  5. Ferma restando la normativa in materia  di  tutela  risarcitoria
contro i danni all'ambiente di  cui  alla  parte  sesta  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),
l'esercizio   dell'attivita'   estrattiva   comporta   l'obbligo   di
provvedere  al  riassetto   ambientale   dei   luoghi,   secondo   le
disposizioni della presente legge. 
  6. La regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di  lavoro
delle attivita' estrattive mediante la  promozione  di  attivita'  di
informazione e di formazione destinate agli operatori del settore. 
  7. La regione riconosce la caratteristica di unicita' delle  pietre
ornamentali regionali cui conferire particolare  valore  culturale  e
speciali strategie di valorizzazione economica.