(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 20 luglio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Principi e finalita' 1. La regione assicura un ordinato svolgimento dell'attivita' estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria cosi' come definite dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nonche' nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio, della riduzione del consumo del suolo e della sostenibilita' dell'attivita' estrattiva per tipologia e quantita' di sostanza minerale, rispetto alle caratteristiche del territorio regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'attivita' estrattiva e' svolta nelle zone omogenee D4, come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale. 3. La regione riconosce che il suolo e' un bene comune e fondamentale da conservare quale patrimonio da consegnare alle generazioni future. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 la regione: a) promuove la ricerca di materiali alternativi a quelli provenienti dall'attivita' di cava e la sperimentazione di tecnologie innovative che prevedano l'utilizzo degli stessi e il recupero di materiali inerti, al fine di contenere il prelievo e il consumo di risorse non rinnovabili; b) favorisce il riassetto ambientale delle aree di cava dismesse. 5. Ferma restando la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'esercizio dell'attivita' estrattiva comporta l'obbligo di provvedere al riassetto ambientale dei luoghi, secondo le disposizioni della presente legge. 6. La regione tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro delle attivita' estrattive mediante la promozione di attivita' di informazione e di formazione destinate agli operatori del settore. 7. La regione riconosce la caratteristica di unicita' delle pietre ornamentali regionali cui conferire particolare valore culturale e speciali strategie di valorizzazione economica.