(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 12 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico); Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE); Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia); Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilita' 2016»); Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio); Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione) e, in particolare, l'art. 13; Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio); Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei); Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica); Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali); Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti); Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura); Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalita' di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti); Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri); Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti); Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza); Vista la legge regionale 3 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 «Disciplina dell'attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura»); Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo); Vista la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato); Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011); Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 e legge regionale n. 1/2005); Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprieta'. Disposizioni conseguenti); Vista la legge regionale 2 ottobre 2014, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 «Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura»); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana» in attuazione della legge regionale n. 22/2015); Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali); Vista la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005); Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET». Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale); Considerato quanto segue: Per quanto concerne il capo I (Programmazione e bilancio): 1. E' necessario correggere l'erronea indicazione delle unita' previsionali di base (UPB) nella norma finanziaria riveduta della legge regionale n. 16/1999; 2. E' necessario adeguare la legge regionale n. 49/2003 sulle tasse automobilistiche alle novita' apportate dal decreto-legge n. 113/2016, modificativo della legge 99/2009, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento della tassa automobilistica; Per quanto concerne il capo II (Organizzazione e personale): 3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della legge regionale n. 22/2016 e' necessario eliminare la norma sul personale contrastante con la legge n. 208/2015; Per quanto concerne il capo III (Istruzione e formazione): 4. E' necessario adeguare le norme sui tirocini non curriculari alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013; Per quanto concerne il capo IV (Sanita' e coesione sociale): 5. E' necessario adeguare la normativa regionale in materia farmaceutica all'art. 112-quater del decreto legislativo n. 219/2006 attribuendo ai comuni anche il compito di autorizzare la vendita on line dei medicinali per uso umano per i quali non e' necessaria la prescrizione medica; 6. E' necessario puntualizzare che nella legge regionale n. 66/2008 la competenza a intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione spetta esclusivamente al soggetto gestore, e quindi al comune solo nel caso in cui rivesta tale ruolo; 7. E' opportuno, a fini di maggior chiarezza del testo, intervenire sull'art. 7 della legge regionale n. 82/2009; Per quanto concerne il capo V (Ambiente): 8. In applicazione della modifica all'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 182/2003 introdotta dall'art. 27 comma 3 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) non e' piu' la regione che «cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima» ma il comune. Pertanto e' opportuno abrogare la relativa previsione; 9. Occorre emendare il rinvio all'art. 70, comma 1, lettera b) del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 88/1998, poiche' riproduttivo dell'attuale comma 2 dell'art. 17 medesimo; 10. E' necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimita' costituzionale e la conseguente illegittimita' delle autorizzazioni provvisorie, procedere ad una modifica della legge regionale n. 5/2016, che meglio chiarisca e definisca la tipologia di interventi (cui e' connesso appunto il rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico), consistenti nell'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse; Per quanto concerne il capo VI (mobilita' e infrastrutture): 11. E' opportuno adeguare la previsione di cui all'art. 6, comma 3, in ordine alla possibilita', per i soli membri esterni designati rispettivamente dall'ufficio provinciale Motorizzazione civile (MCTC) e dall'Unione regionale delle Camere di commercio, a fronte dell'elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre di due supplenti, al fine di garantire la turnazione tra loro e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti in questione; 12. A fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti l'iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e' necessario l'adeguamento della normativa regionale al fine di garantire continuita' ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame; Per quanto concerne il capo VII (Sviluppo economico e rurale): 13. E' necessario apportare alcune correzioni di errori materiali in varie disposizioni legislative riguardanti la pesca marittima e l'acquacoltura, la forestazione e la coltivazione e commercio di tartufi; Approva la presente legge Art. 1 Correzione norma finanziaria. Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 16/1999 1. L'art. 26-bis della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) e' sostituito dal seguente: «Art. 26-bis (Norma finanziaria). - 1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione. 2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, e' iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale. Il restante 10 per cento e' iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale.».