(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35  del
                           12 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  182  (Attuazione
della  direttiva  2000/59/CE  relativa  agli  impianti  portuali   di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  (Attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE); 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo  sviluppo
e l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in  materia  di
energia); 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge 28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  «legge  di
stabilita' 2016»); 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113  (Misure  finanziarie
urgenti per gli enti territoriali e il territorio); 
  Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n.  55  (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione) e, in particolare, l'art. 13; 
  Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in  materia
di trasporto di persone mediante  servizio  di  taxi  e  servizio  di
noleggio); 
  Vista la legge regionale 11  aprile  1995,  n.  50  (Norme  per  la
raccolta, coltivazione e commercio di tartufi  freschi  e  conservati
destinati  al  consumo  e  per  la  tutela  e  valorizzazione   degli
ecosistemi tartufigeni); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112); 
  Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio
dei funghi epigei spontanei); 
  Vista la legge regionale 25  febbraio  2000,  n.  16  (Riordino  in
materia di igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria,  igiene  degli
alimenti, medicina legale e farmaceutica); 
  Vista la legge regionale  20  marzo  2000,  n.  31  (Partecipazione
dell'Istituto  degli  Innocenti  di  Firenze   all'attuazione   delle
politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte  all'infanzia
e all'adolescenza); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia
di tasse automobilistiche regionali); 
  Vista la legge  regionale  31  maggio  2004,  n.  29  (Affidamento,
conservazione e dispersione delle ceneri derivanti  dalla  cremazione
dei defunti); 
  Vista la legge  regionale  27  dicembre  2004,  n.  77  (Demanio  e
patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge  regionale  21
marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66  (Disciplina  delle
attivita' di pesca marittima e  degli  interventi  a  sostegno  della
pesca professionale e dell'acquacoltura); 
  Vista la legge regionale 19  febbraio  2007,  n.  9  (Modalita'  di
esercizio  delle  medicine  complementari  da  parte  dei  medici   e
odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti); 
  Vista la legge regionale 4  aprile  2007,  n.  18  (Disciplina  del
trasporto di salme e di cadaveri); 
  Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23  (Nuovo  ordinamento
del Bollettino  ufficiale  della  Regione  Toscana  e  norme  per  la
pubblicazione degli atti); 
  Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66  (Istituzione  del
fondo regionale per la non autosufficienza); 
  Vista  la  legge  regionale  3  luglio  2009,  n.  40  (Norme   sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la legge regionale 9 ottobre  2009,  n.  56  (Modifiche  alla
legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 «Disciplina dell'attivita'  di
pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e
dell'acquacoltura»); 
  Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64  (Disciplina  delle
funzioni amministrative in materia di progettazione,  costruzione  ed
esercizio degli sbarramenti di ritenuta  e  dei  relativi  bacini  di
accumulo); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2009,  n.  82  (Accreditamento
delle strutture e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale
integrato); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria
per l'anno 2011); 
  Vista la  legge  regionale  28  maggio  2012,  n.  23  (Istituzione
dell'Autorita' portuale regionale. Modifiche alla legge regionale  n.
88/1998 e legge regionale n. 1/2005); 
  Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino.
Trasferimento della proprieta'. Disposizioni conseguenti); 
  Vista la legge regionale 2 ottobre  2014,  n.  58  (Modifiche  alla
legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 «Disciplina delle attivita' di
pesca  marittima  e  degli  interventi   a   sostegno   della   pesca
professionale e dell'acquacoltura»); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri); 
  Vista la legge regionale 28  dicembre  2015,  n.  83  (Bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018); 
  Vista  la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  (Riordino
dell'assetto istituzionale  e  organizzativo  del  sistema  sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005); 
  Vista la legge regionale 27 gennaio  2016,  n.  4  (Modifiche  alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della  Toscana»
in attuazione della legge regionale n. 22/2015); 
  Vista la legge  regionale  27  gennaio  2016,  n.  5  (Disposizioni
straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni  allo  scarico  di
acque reflue urbane in corpi idrici superficiali); 
  Vista la legge regionale 1°  marzo  2016,  n.  20  (Riordino  delle
funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle
acque  interne  in  attuazione  della  legge  regionale  n.  22/2015.
Modifiche alle leggi regionali  3/1994,  3/1995,  20/2002,  7/2005  e
66/2005); 
  Vista la legge regionale  4  marzo  2016,  n.  22  (Disciplina  del
sistema regionale della promozione  economica  e  turistica.  Riforma
dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET».  Modifiche
alla legge regionale n. 53/2008 in tema di  artigianato  artistico  e
tradizionale); 
  Considerato quanto segue: 
  Per quanto concerne il capo I (Programmazione e bilancio): 
    1. E' necessario correggere l'erronea  indicazione  delle  unita'
previsionali di base (UPB) nella  norma  finanziaria  riveduta  della
legge regionale n. 16/1999; 
    2. E' necessario adeguare la legge  regionale  n.  49/2003  sulle
tasse automobilistiche alle novita' apportate  dal  decreto-legge  n.
113/2016, modificativo della legge 99/2009, in particolare per quanto
riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento  della
tassa automobilistica; 
  Per quanto concerne il capo II (Organizzazione e personale): 
    3. Al fine di adempiere all'impegno assunto con  il  Governo  per
evitare l'impugnazione della legge regionale n. 22/2016 e' necessario
eliminare la  norma  sul  personale  contrastante  con  la  legge  n.
208/2015; 
  Per quanto concerne il capo III (Istruzione e formazione): 
    4. E' necessario adeguare le norme sui tirocini  non  curriculari
alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato e le Regioni  nella  seduta  del  24  gennaio
2013; 
  Per quanto concerne il capo IV (Sanita' e coesione sociale): 
    5. E' necessario  adeguare  la  normativa  regionale  in  materia
farmaceutica all'art. 112-quater del decreto legislativo n.  219/2006
attribuendo ai comuni anche il compito di autorizzare la  vendita  on
line dei medicinali per uso umano per i quali non  e'  necessaria  la
prescrizione medica; 
    6. E' necessario  puntualizzare  che  nella  legge  regionale  n.
66/2008 la competenza a intraprendere azioni di recupero della  quota
di compartecipazione spetta esclusivamente  al  soggetto  gestore,  e
quindi al comune solo nel caso in cui rivesta tale ruolo; 
    7.  E'  opportuno,  a  fini  di  maggior  chiarezza  del   testo,
intervenire sull'art. 7 della legge regionale n. 82/2009; 
  Per quanto concerne il capo V (Ambiente): 
    8. In applicazione della modifica all'art. 5, comma 4 del decreto
legislativo n. 182/2003 introdotta dall'art. 27 comma 3  della  legge
28 dicembre 2015, n. 221  (Disposizioni  in  materia  ambientale  per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso
eccessivo di risorse naturali) non e' piu' la regione  che  «cura  le
procedure relative  all'affidamento  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini  di  interesse
di quest'ultima» ma il comune.  Pertanto  e'  opportuno  abrogare  la
relativa previsione; 
    9. Occorre emendare il rinvio all'art. 70, comma  1,  lettera  b)
del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'art. 17  della
legge regionale n. 88/1998, poiche' riproduttivo dell'attuale comma 2
dell'art. 17 medesimo; 
    10.  E'  necessario,  al  fine  di  evitare  una   pronuncia   di
illegittimita' costituzionale e la conseguente  illegittimita'  delle
autorizzazioni provvisorie, procedere ad  una  modifica  della  legge
regionale n. 5/2016, che meglio chiarisca e definisca la tipologia di
interventi (cui e' connesso appunto il rilascio delle  autorizzazioni
provvisorie    allo    scarico),    consistenti     nell'adeguamento,
potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in  essere  e
delle infrastrutture ad essi connesse; 
  Per quanto concerne il capo VI (mobilita' e infrastrutture): 
    11. E' opportuno adeguare la previsione di cui all'art. 6,  comma
3, in ordine alla possibilita', per i soli membri  esterni  designati
rispettivamente dall'ufficio provinciale Motorizzazione civile (MCTC)
e  dall'Unione  regionale  delle  Camere  di  commercio,   a   fronte
dell'elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre di
due supplenti, al fine di garantire  la  turnazione  tra  loro  e  il
regolare svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  degli  enti  in
questione; 
    12. A fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti
l'iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea e' necessario  l'adeguamento  della
normativa regionale al fine di garantire continuita' ed efficacia  al
lavoro della commissione in sede di esame; 
  Per quanto concerne il capo VII (Sviluppo economico e rurale): 
    13. E' necessario apportare alcune correzioni di errori materiali
in varie disposizioni legislative riguardanti la  pesca  marittima  e
l'acquacoltura, la forestazione e  la  coltivazione  e  commercio  di
tartufi; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                    Correzione norma finanziaria. 
     Modifiche all'art. 26-bis della legge regionale n. 16/1999 
 
  1. L'art. 26-bis  della  legge  regionale  22  marzo  1999,  n.  16
(Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 26-bis (Norma finanziaria). - 1. Le entrate  derivanti  dalle
disposizioni di cui all'art. 8, sono imputate agli stanziamenti della
Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi  derivanti  dalla
gestione  dei  beni»  del  Titolo  3  «Entrate  extratributarie»  del
bilancio regionale al momento e nella  misura  della  loro  effettiva
riscossione. 
  2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma  1,  e'  iscritto,
sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella  Missione
16 «Agricoltura, politiche  agroalimentari  e  pesca»,  Programma  01
«Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare»,  Titolo
2 «Spese in conto capitale» del bilancio regionale. 
  Il restante 10 per  cento  e'  iscritto,  sulla  base  delle  somme
riscosse  nell'anno  precedente,  nella  Missione  16   «Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del
bilancio regionale.».