(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme  in  materia
di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), la quale, tra
l'altro, disciplina gli  interventi  di  agevolazione  finanziaria  a
favore delle imprese a valere sui seguenti fondi: 
  a) sul Fondo di rotazione per iniziative  economiche  di  cui  alla
legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del  Fondo  di  rotazione
per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella Provincia
di Gorizia), e sulla Sezione  per  le  garanzie  costituita  nel  suo
ambito; 
  b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie  imprese  e  dei
servizi e sulla Sezione  per  lo  smobilizzo  dei  crediti  verso  la
pubblica amministrazione, costituita nel suo ambito; 
  Visto in particolare l'art. 8, comma 1, della  legge  regionale  n.
2/2012, il quale prevede che criteri e modalita' per  la  concessione
delle sopra citate agevolazioni sono  stabiliti  con  regolamento  in
conformita' alla disciplina dell'Unione europea in materia  di  aiuti
di stato; 
  Visto il proprio decreto 17 ottobre 2012, n. 209/Pres., con cui  e'
stato emanato il «Regolamento recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito  in
attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012», ed
i successivi decreti di modifica e integrazione; 
  Considerato che e'  opportuno  procedere  ad  apportare  specifiche
modifiche  si'  da  rendere  ancora  piu'   efficace   e   flessibile
l'amministrazione dei  fondi  in  oggetto,  garantendo  coerenza  con
l'andamento del mercato del  credito  ed  assicurando  semplicita'  e
chiarezza di funzionamento sia a vantaggio delle imprese  interessate
sia  degli  operatori  finanziari  convenzionati,   con   particolare
riferimento  al  tema  delle  garanzie  a  tutela  dei  finanziamenti
agevolati e di accesso ai prestiti partecipativi; 
  Ritenuto altresi'  opportuno  apportare  modifiche  in  materia  di
durata massima dei finanziamenti agevolati al fine di consentire alle
imprese mutuatarie di beneficiare di significative  facilitazioni  in
ordine ad un'adeguata programmazione finanziaria aziendale; 
  Ritenuto inoltre di modificare la normativa in materia  di  importi
massimi  concedibili  perseguendo  l'equilibrio  tra  l'esigenza   di
tutelare  la  solidita'  patrimoniale  dei  fondi  di   rotazione   e
l'esigenza di facilitare la ripresa degli investimenti da  parte  del
sistema economico regionale; 
  Ritenuto  infine  di  adeguare  il  Regolamento   alle   previsioni
dell'art.  45  della  legge  regionale  17   luglio   2015,   n.   19
(Disposizioni di riordino e semplificazione in materia  di  attivita'
produttive e di risorse agricole e forestali) nonche'  di  introdurre
modifiche  di  carattere   tecnico   per   assicurare   un   migliore
coordinamento interno della normativa regolamentare; 
  Ritenuto pertanto  di  emanare  il  «Regolamento  di  modifica  del
Regolamento recante criteri  e  modalita'  per  la  concessione  alle
imprese di  agevolazioni  per  l'accesso  al  credito  in  attuazione
dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n.  2/2012,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209»; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della giunta regionale 26 agosto 2016, n.
1568; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica del  regolamento  recante
criteri e modalita' per la concessione alle imprese  di  agevolazioni
per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8,  comma  1,  della
legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del  Presidente  della
Regione 17 ottobre 2012, n. 209»,  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI