(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Abruzzo  -  Anno
  XLVI - n. 36 Ordinario del 14 settembre 2016) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge  e  ne  dispone  la  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  Abruzzo,  nel  rispetto   del   Titolo   V   della
Costituzione, dello Statuto regionale ed in  attuazione  della  legge
regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla  partecipazione
della Regione Abruzzo ai processi  normativi  dell'Unione  europea  e
sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la  presente
legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei: 
    a) direttiva 2014/64/UE che modifica la direttiva 64/432/CEE  del
Consiglio per quanto concerne le  basi  di  dati  informatizzate  che
fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri; 
    b) direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria
per gli scambi intracomunitari e le importazioni in  provenienza  dai
Paesi terzi di pollame e uova da cova; 
    c)  direttiva  n.  2006/123/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 12 dicembre  2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno. 
  2. La presente legge contiene inoltre disposizioni  per  assicurare
la conformita' dell'ordinamento regionale alla normativa  europea  in
materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato.