(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLVI - n. 36 Ordinario del 14 settembre 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Finalita' 1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei: a) direttiva 2014/64/UE che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri; b) direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova; c) direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. 2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformita' dell'ordinamento regionale alla normativa europea in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato.