(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Piemonte  BU44S2
                        del 3 novembre 2016) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  Piemonte  promuove  lo  sviluppo  delle  attivita'
agro-silvo-pastorali  attraverso  il  razionale  utilizzo  del  suolo
agricolo  e  il  recupero  produttivo  delle   proprieta'   fondiarie
frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati. 
  2.  La  Regione  riconosce   nell'associazionismo   fondiario   uno
strumento per il miglioramento dei fondi e per la  ricostituzione  di
unita' di coltivazione produttive ed  economicamente  sostenibili  in
grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento
di nuove imprese agricole. 
  3. La Regione favorisce la gestione associata di piccole proprieta'
terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di: 
    a) consentire la valorizzazione  del  patrimonio  dei  rispettivi
proprietari; 
    b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; 
    c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria
degli organismi nocivi ai vegetali; 
    d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.