(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU44S2 del 3 novembre 2016) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione Piemonte promuove lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati. 2. La Regione riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unita' di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole. 3. La Regione favorisce la gestione associata di piccole proprieta' terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di: a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari; b) rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica; c) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali; d) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.