(Pubblicata nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 25 ottobre 2016). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Fusione dei comuni 
                     di Nave San Rocco e Zambana 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre  1963,  n.
29 e successive modificazioni e' istituito a decorrere dal 1° gennaio
2019 il Comune di Terre d'Adige mediante la  fusione  dei  comuni  di
Nave San Rocco e Zambana. 
  2. La circoscrizione territoriale del Comune di  Terre  d'Adige  e'
costituita dalle circoscrizioni territoriali dei comuni di  Nave  San
Rocco e Zambana. 
  3. Alla data di cui al comma 1 i comuni oggetto della fusione  sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli  comunali  decadono  dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 
  4. Alla data di cui al comma 1 gli organi  di  revisione  contabile
dei comuni  decadono.  Fino  alla  nomina  dell'organo  di  revisione
contabile del  Comune  di  Terre  d'Adige  le  funzioni  sono  svolte
provvisoriamente dall'organo di revisione  contabile  in  carica  nel
Comune di Zambana alla data di estinzione. 
  5. In conformita' a quanto disposto dall'art. 58,  comma  5,  della
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e  successive  modificazioni,  i
consiglieri comunali cessati dalla carica per  effetto  del  comma  3
continuano ad  esercitare,  fino  alla  nomina  dei  successori,  gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. l soggetti  nominati
dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni  o  altri  organismi
continuano ad  esercitare  il  loro  mandato  fino  alla  nomina  dei
successori.