(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                     - n. 14 del 13 luglio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 8 della legge regionale  28  aprile  1999,  n.  13
  (Disciplina delle  funzioni  in  materia  di  difesa  della  costa,
  ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente
  marino e costiero, demanio marittimo e porti) 
 
  1. Dopo la lettera b-ter) del  comma  1  dell'art.  8  della  legge
regionale n. 13/1999 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
inserita la seguente: 
  «b-ter 1.) al rilascio dell'autorizzazione  paesaggistica,  secondo
la  procedura  stabilita  dagli  articoli  146   e   147   del   sito
esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  sito  esterno
legge  6  luglio  2002,  n.  137)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, nei seguenti casi: 
    1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime,
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f), della  legge  regionale  6
giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in  materia
di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni; 
    2) opere di difesa della costa, ai sensi dell'art.  6,  comma  1,
lettera  g),  della  legge  regionale   n.   13/2014   e   successive
modificazioni e integrazioni.». 
  2. Alla lettera b-quinquies) del comma 1 dell'art.  8  della  legge
regionale n. 13/1999 e successive modificazioni  e  integrazioni,  le
parole: «b-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «b-ter 1.)».