(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
     Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 352 del 25 novembre 2016) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 2008,  n.
15  (Partecipazione  della  Regione  Emilia-Romagna   alle   societa'
fieristiche regionali) e' sostituito dal seguente: 
  «2. La partecipazione della Regione alle societa' di cui al comma 1
e' finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle
societa'  fieristiche  sopra  indicate  nell'ambito  delle  decisioni
societarie, a: 
    a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni  per
la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con  l'estero
dei ministeri competenti e  della  Regione,  il  ruolo  delle  grandi
societa' fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso  intese  di
cooperazione fra le societa' fieristiche regionali  ed  in  relazione
con altri importanti centri fieristici del paese; 
    b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie  sul
piano  commerciale  e  di  organizzazione   degli   eventi   con   la
valorizzazione  delle   specializzazioni   delle   diverse   societa'
fieristiche; 
    c) individuare tutte le scelte e le opportunita' di miglioramento
operativo, attraverso l'integrazione di attivita' e  servizi  per  il
perseguimento di economie di scala e di scopo; 
    d) promuovere iniziative  comuni  per  lo  sviluppo  sui  mercati
esteri  della  promozione  commerciale  e  delle   nuove   iniziative
fieristiche in tali mercati; 
    e) valutare tutte;  le  opportunita'  di  ulteriori  integrazioni
societarie; 
    f) sostenere  progetti  e  societa'  delle  societa'  fieristiche
dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti di  cui  all'art.  7,
comma 1, della legge regionale n. 12 del 2000, utili  a  favorire  la
valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni
di eccellenza internazionale; 
    g) promuovere il processo di  aggregazione  ed  espansione  delle
societa'  fieristiche  attraverso  il  sostegno  di  apposite  azioni
finalizzate  allo  sviluppo  strategico  delle   filiere   produttive
regionali.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del  2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. La partecipazione della Regione  alla  societa'  Bologna  Fiere
S.p.A.  e'  autorizzata  fino  ad  un   importo   massimo   di   euro
17.000.000,00.».