(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 352 del 25 novembre 2016) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle societa' fieristiche regionali) e' sostituito dal seguente: «2. La partecipazione della Regione alle societa' di cui al comma 1 e' finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle societa' fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a: a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi societa' fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le societa' fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese; b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse societa' fieristiche; c) individuare tutte le scelte e le opportunita' di miglioramento operativo, attraverso l'integrazione di attivita' e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo; d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati; e) valutare tutte; le opportunita' di ulteriori integrazioni societarie; f) sostenere progetti e societa' delle societa' fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2000, utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale; g) promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle societa' fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali.». 2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008 e' sostituito dal seguente: «3. La partecipazione della Regione alla societa' Bologna Fiere S.p.A. e' autorizzata fino ad un importo massimo di euro 17.000.000,00.».