(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 12 ottobre 2016 n. 46) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto il titolo V della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto; Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 39/2000 e 68/2011); Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Citta' metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2016; Considerato quanto segue: 1. Il processo di riordino e i mutamenti della legislazione statale richiedono la ridefinizione di norme, contenute nella legge regionale n. 68/2011, di adeguamento della legislazione regionale in materia di finanza locale, di modifica di disposizioni per consentire alle unioni di comuni di accedere, fin dal 2016, alle premialita' con valorizzazione di compiti ritenuti rilevanti o complementari al buon esercizio delle funzioni regionali, e infine di modifica dei criteri di concessione dei contributi ai piccoli comuni, a fini di semplificazione e di allineamento ai criteri di identificazione delle funzioni che consentono l'accesso ai contributi da parte delle unioni; 2. Si dettano disposizioni di modifica della legge regionale n. 22/2015, per assicurare: la piu' celere definizione degli accordi sui beni e sui rapporti da trasferire in capo alla Regione, destinati al recepimento con legge regionale e la loro eventuale integrazione; la corretta misura del salario accessorio da erogare al personale trasferito in caso di mancato rispetto, da parte degli enti di provenienza, dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva; la continuita' amministrativa della gestione dei beni e dei rapporti in corso, che restano in capo agli enti locali, fino alla definizione degli accordi medesimi; il corretto riparto delle competenze sulle opere in corso, mediante disposizione volta a chiarire quali di queste rientrano comunque nella competenza degli enti locali. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a precisare che l'attribuzione delle risorse regionali trasferite ai comuni capoluoghi e' subordinata alla continuita' delle funzioni svolte dal personale trasferito e a chiarire la competenza sui procedimenti sanzionatori in corso; 3. Nel contesto delle modifiche alla legge regionale n. 22/2015, e' necessario prevedere che, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle spese di funzionamento della Regione sia commisurato al trasferimento del personale e delle autovetture, conseguente al riordino delle funzioni, tenendo conto, nell'ambito dei limiti fissati dalla normativa statale, anche degli incrementi connessi al personale trasferito e alle autovetture acquisite; 4. Si dettano disposizioni di modifica della legge regionale n. 70/2015 finalizzate: ad aggiornare la tabella del costo del personale trasferito alla Regione, in modo da tenere conto dei trasferimenti per il personale cosiddetto «trasversale» e dello svolgimento delle attivita' regionali inerenti all'antincendio boschivo; a consentire di adeguare la spesa regionale rispetto alle rettifiche operate dalle province e della Citta' metropolitana di Firenze, stabilendo la decorrenza della corresponsione delle indennita' previste dal contatto nazionale di lavoro; a consentire, per il caso particolare del Comune di Arezzo, il corretto svolgimento delle funzioni attribuite in materia di turismo; 5. In relazione ai beni trasferiti con la legge regionale n. 9/2016, si effettuano alcune limitate rettifiche, per consentire il trasferimento diretto alle unioni di comuni di taluni beni mobili registrati, per l'esercizio delle funzioni conferite, erroneamente imputati dagli enti locali alle funzioni trasferite alla Regione; 6. Attesa la necessita' di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi all'entrata in vigore della presente legge, e' opportuno disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 68/2011 1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Principi e ambito della cooperazione finanziaria). - 1. La Regione opera, nel quadro della legislazione statale, in vista dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie proprie e degli enti locali del territorio e degli spazi relativi al mantenimento dei saldi di finanza pubblica, anche in rapporto all'indebitamento e agli investimenti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali cooperano al fine di realizzare l'obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, di massimizzare l'efficienza del controllo e della gestione complessiva del debito sul territorio e di provvedere, al contempo, all'efficacia allocativa delle risorse destinate agli investimenti, con particolare riferimento a quelli di interesse strategico regionale. la Regione e gli enti locali cooperano, inoltre, per la semplificazione e l'efficientamento delle procedure in materia tributaria e di contrasto all'evasione fiscale. 3. La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all'art. 4.».