(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Toscana  del  12
                         ottobre 2016 n. 46) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto il titolo V della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e  il  titolo  VI,  dello
Statuto; 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle  leggi  regionali  numeri
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n.  70  (Disposizioni  in
materia di riordino delle funzioni  provinciali.  Approvazione  degli
elenchi  del  personale  delle  province  soggetto  a  trasferimento.
Modifiche alle leggi regionali numeri 22/2015, 39/2000 e 68/2011); 
  Vista la legge regionale 5 febbraio  2016,  n.  9  (Riordino  delle
funzioni delle province e  della  Citta'  metropolitana  di  Firenze.
Modifiche alle leggi regionali numeri  22/2015,  70/2015,  82/2015  e
68/2011); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 13 settembre 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Il processo di  riordino  e  i  mutamenti  della  legislazione
statale richiedono la ridefinizione di norme, contenute  nella  legge
regionale n. 68/2011, di adeguamento della legislazione regionale  in
materia di finanza locale, di modifica di disposizioni per consentire
alle unioni di comuni di accedere, fin dal 2016, alle premialita' con
valorizzazione di compiti ritenuti rilevanti o complementari al  buon
esercizio delle funzioni regionali, e infine di modifica dei  criteri
di  concessione  dei  contributi  ai  piccoli  comuni,  a   fini   di
semplificazione e di allineamento ai criteri di identificazione delle
funzioni che  consentono  l'accesso  ai  contributi  da  parte  delle
unioni; 
    2. Si dettano disposizioni di modifica della legge  regionale  n.
22/2015, per assicurare: la piu' celere definizione degli accordi sui
beni e sui rapporti da trasferire in capo alla Regione, destinati  al
recepimento con legge regionale e la loro eventuale integrazione;  la
corretta misura  del  salario  accessorio  da  erogare  al  personale
trasferito in caso di  mancato  rispetto,  da  parte  degli  enti  di
provenienza,  dei  vincoli  finanziari  posti   alla   contrattazione
collettiva; la continuita' amministrativa della gestione dei  beni  e
dei rapporti in corso, che restano in capo  agli  enti  locali,  fino
alla definizione degli accordi medesimi; il  corretto  riparto  delle
competenze sulle  opere  in  corso,  mediante  disposizione  volta  a
chiarire quali di queste rientrano comunque  nella  competenza  degli
enti locali. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a precisare  che
l'attribuzione  delle  risorse   regionali   trasferite   ai   comuni
capoluoghi e' subordinata alla continuita' delle funzioni svolte  dal
personale trasferito e a  chiarire  la  competenza  sui  procedimenti
sanzionatori in corso; 
    3. Nel contesto delle modifiche alla legge regionale n.  22/2015,
e' necessario  prevedere  che,  a  decorrere  dal  2016,  l'ammontare
complessivo  delle  spese  di   funzionamento   della   Regione   sia
commisurato al  trasferimento  del  personale  e  delle  autovetture,
conseguente al riordino delle funzioni,  tenendo  conto,  nell'ambito
dei limiti fissati dalla normativa statale,  anche  degli  incrementi
connessi al personale trasferito e alle autovetture acquisite; 
    4. Si dettano disposizioni di modifica della legge  regionale  n.
70/2015 finalizzate: ad aggiornare la tabella del costo del personale
trasferito alla Regione, in modo da tenere  conto  dei  trasferimenti
per il personale cosiddetto «trasversale» e dello  svolgimento  delle
attivita' regionali inerenti all'antincendio boschivo;  a  consentire
di adeguare la spesa regionale rispetto alle rettifiche operate dalle
province e della  Citta'  metropolitana  di  Firenze,  stabilendo  la
decorrenza  della  corresponsione  delle  indennita'   previste   dal
contatto nazionale di lavoro; a consentire, per il  caso  particolare
del  Comune  di  Arezzo,  il  corretto  svolgimento  delle   funzioni
attribuite in materia di turismo; 
    5. In relazione ai beni trasferiti  con  la  legge  regionale  n.
9/2016, si effettuano alcune limitate rettifiche, per  consentire  il
trasferimento diretto alle unioni di comuni  di  taluni  beni  mobili
registrati, per l'esercizio delle  funzioni  conferite,  erroneamente
imputati dagli enti locali alle funzioni trasferite alla Regione; 
    6.  Attesa  la  necessita'  di  provvedere  tempestivamente  agli
adempimenti successivi all'entrata in vigore della presente legge, e'
opportuno disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Cooperazione  finanziaria.  Sostituzione  dell'art.  6  della   legge
                        regionale n. 68/2011 
 
  1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2011,  n.  68  (Norme
sul sistema delle autonomie  locali),  e'  sostituito  dal  seguente:
«Art. 6 (Principi e ambito della cooperazione finanziaria). -  1.  La
Regione opera,  nel  quadro  della  legislazione  statale,  in  vista
dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie proprie e
degli  enti  locali  del  territorio  e  degli  spazi   relativi   al
mantenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,  anche  in  rapporto
all'indebitamento e agli investimenti. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali
cooperano al fine di realizzare l'obiettivo  complessivo  di  finanza
pubblica  a  livello  regionale,  di  massimizzare  l'efficienza  del
controllo e della gestione complessiva del debito sul territorio e di
provvedere,  al  contempo,  all'efficacia  allocativa  delle  risorse
destinate agli investimenti, con particolare riferimento a quelli  di
interesse  strategico  regionale.  la  Regione  e  gli  enti   locali
cooperano, inoltre, per la semplificazione e l'efficientamento  delle
procedure in materia tributaria e di contrasto all'evasione fiscale. 
  3. La cooperazione si svolge mediante accordi e intese,  anche  con
le  articolazioni  territoriali  delle  associazioni  rappresentative
degli enti locali di cui all'art. 4.».