(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 48 del 26 ottobre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 4  aprile  2007,  n.  18  (Disciplina  del
trasporto di salme e di cadaveri); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di una corretta gestione del trasporto di salme  e  di
cadaveri  all'interno  del   territorio   regionale,   e'   opportuno
introdurre   nella   legge   regionale 18/2007   due    disposizioni,
recentemente soppresse dalla legge regionale 9  agosto  2016,  n.  58
(Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016),  concernenti
l'osservazione della salma  presso  appositi  spazi  delle  strutture
adibite al commiato ed il trasferimento di  cadavere  dal  luogo  del
decesso all'obitorio; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Trasporto di salme. 
         Modifiche all'art. 2 della legge regionale 18/2007 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile  2007,  n.
18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), dopo le parole:
«servizio mortuario delle strutture  ospedaliere»  sono  aggiunte  le
seguenti: «o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato».