(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 26 ottobre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri); Considerato quanto segue: 1. Al fine di una corretta gestione del trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio regionale, e' opportuno introdurre nella legge regionale 18/2007 due disposizioni, recentemente soppresse dalla legge regionale 9 agosto 2016, n. 58 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016), concernenti l'osservazione della salma presso appositi spazi delle strutture adibite al commiato ed il trasferimento di cadavere dal luogo del decesso all'obitorio; Approva la presente legge: Art. 1 Trasporto di salme. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 18/2007 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), dopo le parole: «servizio mortuario delle strutture ospedaliere» sono aggiunte le seguenti: «o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato».